Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAMPOBELLO DI MAZARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Firenze del 28 giugno 2019, che, a seguito di rito abbreviato, aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro e con altri soggetti, responsabili del reato di cui agli artt. 73, c 4 e 80, comma 2, d.P.R, 309/90, per l’organizzazione dell’acquisto e del trasporto di una partita di sostanza stupefacente del tipo hashish (per un peso complessivo di circa 57 chilogrammi, con principio attivo corrispondente a circa 7.967 grammi) trasportata in Toscana dalla provincia di Trapani, utilizzando un furgone condotto da altra persona processata separatamente a seguito del suo arresto in flagranza, condannandoli alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa.
I ricorrenti, ciascuno con proprio ricorso a mezzo del proprio difensore, deducono i seguenti motivi.
Quanto a NOME COGNOME: 1) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in relazione violazione del principio dell’oltre ragionevole dubbio, con violazione della regola BARD con conseguente illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza; 2) violazione di legge e vizio motivazionale ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine ai profili del trattamento sanzionatorio sproporzionato ed eccessivamente severo, non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
Quanto a NOME COGNOME: 1) violazione dell’art. 192, comma 2, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezz dell’imputato, sulla base del solo contenuto delle intercettazioni telefoniche ed alla l delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, ritenuto per altri versi totalmen inattendibile; 2) vizio di motivazione in ordine all’utilizzabilità di screenshot di Fac a sostegno della deposizione di COGNOME COGNOME prova documentale ( art. 234 cod.proc.pen.); 3) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 59, comma secondo, cod.pen., in quanto l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n 309/1990 non era conosciuta, e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, come quello analogo proposto da COGNOME, è inammissibile in quanto, nella sostanza, propongono critiche all’accertamento in fatto della sentenza impugnata, posto che alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione non è consentita l’interpretazione diretta della capacità dimostrativa della prove, c spetta solo ai giudici di merito, ma solo la valutazione della tenuta logica d motivazione offerta in ordine a tale interpretazione che deve rispettare le regole
fr – COGNOME A
valutazione previste dal codice, tra le quali è compresa, nel caso di condann quella del superamento di ogni “ragionevole dubbio”, ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi: Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, Troise, Rv. 272430). In sintesi: la “regola b.a.r.d.” (acronimo anglosassone: “beyond any reasonable doubt”) in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione risolve in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale; e può rinveni nella omessa valutazione delle “tesi alternative” solo ove queste sia allegate ragionevoli, ovvero trovino conforto nella logica e nelle emergenze processuali, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Se 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04 (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108).
Nel caso in esame, la regola “b.a.r.d” risulta pienamente rispettata dalla Cort territoriale, non emergendo, infatti, lacune motivazionali o contraddizioni nel percor argomentativo tracciato per confermare la responsabilità dei ricorrenti. Anche perché non sono emerse tesi alternative giustificative delle condotte contestate, che non siano state adeguatamente vagliate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Il motivo ricorso, manifesta invece la finalità di indurre ad una diversa valutazione delle sing circostanze elencate alle pagine 5 e 6, lamentando diffuse lacune investigative e manifestando non condivisioni, rispetto alle conclusioni a cui è giunta la sentenz impugnata alle pagine 6, 7 e 8, ove vengono riportati in dettaglio i movimenti ed contenuti dei soggetti captati all’utenza 3512255235, e tra questi proprio il Tamburell anche fotografato durante il servizio di osservazione.
Palesemente estraneo all’area del deducibile nel giudizio di legittimità è anche i secondo motivo di ricorso di COGNOME che allude, in modo del tutto avulso dal contesto motivazionale che intende impugnare, ad una affermata inutilizzabilità, con evidente critica però meramente valutativa sull’apprezzamento del materiale probatorio, di uno screenshot tratto da Facebook a sostegno della deposizione del COGNOME. Il motivo è criptico nel momento in cui non chiarisce il senso dell’affermazione, né l’incidenz decisiva delle stesse deduzioni sulla motivazione impugnata.
Manifestamente infondate sono altresì le censure mosse da COGNOME, con il secondo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio. Il giudice distrettuale correttamente esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la COGNOME è stata modulata sulla base di criteri edittali superiori al minimo ma inferio medio, con adeguata motivazione relativa alla gravità del trasporto organizzato dell’ingente quantitativo di droga, nascosto in un vano apposito del furgone, ai pluri
precedenti per consistenti pene detentive per reati in materia di stupefacenti, oltre a altri in altri ambiti diversi, ma più recenti.
Infine, va rilevata l’inammissibilità del terzo motivo proposto da COGNOME, post che lo stesso non coglie alcuna irragionevolezza o carenza motivazionale della sentenza impugnata, che ha in maniera coerente con gli arresti di legittimità, trattandosi chilogrammi 57 di sostanza stupefacente tipo hashish, con principio attivo pari a chilogrammi 7967,542 , ritenuto integrata l’aggravante, i cui presupposti in fatto hanno formato oggetto dell’attività di trasferimento dalla Sicilia oggetto della contestazio posto che, in tema di stupefacenti, per l’individuazione della soglia oltre la COGNOME configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati su rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissat dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, COGNOME. (Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020 Ud. (dep. 12/05/2020 ) Rv. 279005 – 01).
Evidenziato che all’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizi stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, in Roma il 23 settembre 2024 La Consigliera est. COGNOME
La COGNOME
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