Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 25/02/1972
NOME COGNOME nato il 17/06/1980
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dei ricorrenti rispettivamente per i delitti, quanto a NOME COGNOME, di cui ai capi A, B, C, D e G dell’imputazione, e, quanto a NOME COGNOME, di quello di cui al capo O;
Considerato che NOME COGNOME con l’unico motivo proposto, lamenta inosservanza dell’art. 54, terzo comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in ordine all’insussistenza dello stato di necessità nel quale si trovava quando aveva sottoscritto i certificati falsi;
Ritenuta tale doglianza inammissibile, a fronte della congrua motivazione spesa a riguardo dalla Corte territoriale, che si sottrae pertanto a qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha sottolineato, con logico argomentare, che l’imputato si è determinato a sottoscrivere i certificati falsi per leggerezza o superficialità e non già per una seria coazione psicologica o fisica, che non poteva derivare dalle blande insistenze dell’infermiere COGNOME;
Rilevato, inoltre, che la decisione impugnata ha puntualmente sottolineato l’assenza dei presupposti della scrinninante, non ricorrendo un pericolo attuale di un danno grave alla persona, ponendo in evidenza, al riguardo, che un individuo il quale si frappone alla porta in un posto pubblico come un pronto soccorso con gli agenti di polizia a pochi metri può essere neutralizzato con un semplice grido di aiuto e che, dunque, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine per chiedere soccorso, ciò che gli avrebbe evitato il rischio di una condanna penale e, comunque, di violare in modo grave i propri doveri professionali;
Considerato che la ricorrente NOME COGNOME deduce, con i due motivi proposti, vizio di motivazione e travisamento probatorio nell’accertamento della sua responsabilità penale che non potrebbe essere affermata, come avvenuto, sulla scorta della presenza di documentazione relativa al sinistro per il quale era stato redatto uno dei falsi certificati tra le pratiche rinvenute dalla polizia sul scrivania del suo studio legale e in base ad alcuni messaggi scambiati tra diversi soggetti coinvolti, nei quali si faceva riferimento a una tale “festeggiata” nella quale sarebbe stata illogicamente identificata;
Ritenuti tali motivi inammissibili in quanto ancorati a circostanze di fatto e volti ad ottenere un’inammissibile rivalutazione del compendio probatorio a fronte dell’ampia motivazione, ritraibile, trattandosi di una c.d. doppia conforme
per il delitto ascritto al capo O), da entrambe le decisioni di merito sulla sussistenza della sua responsabilità penale;
Considerato, infatti, che la responsabilità della COGNOME è stata affermata in
virtù di plurime e concordanti risultanze processuali, come la presenza di referti non firmati dal paziente sulla scrivania della stessa, il messaggio inviato dalla
COGNOME alla figlia dopo i contatti avuti con l’infermiere COGNOME in cui si face riferimento alla “festeggiata”, in cui diceva di trovarsi presso la Criscuolo per
ragioni di lavoro, e che peraltro l’interpretazione del contenuto dei messaggi da parte dei giudici di merito ove non illogica, come nella fattispecie in esame, non
è sindacabile in sede di legittimità;
Rilevato che, invero, la evidente illogicità di una motivazione non può essere
dimostrata attraverso lo scorporo dei singoli elementi indizianti o probatori e il depauperamento della valenza dimostrativa di ciascuno, singolarmente
considerato;
Considerato, difatti, che, quando gli elementi soggetti a valutazione
presentano più possibilità di interpretazione, è attraverso la complessiva loro ricostruzione, ove coerente e logica, che il giudice può e deve raggiungere il proprio convincimento, essendo non decisiva la dimostrazione della opinabilità della valenza probatoria del singolo particolare;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025