Ricorso Inammissibile per Stalking: la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine a una vicenda giudiziaria riguardante il reato di atti persecutori, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando così la condanna inflitta nei gradi di merito. Questa decisione offre spunti fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità e sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di atti persecutori (comunemente noto come stalking) emessa in primo grado. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello, che aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputato. Non rassegnato, quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi per cercare di ribaltare l’esito del giudizio.
Analisi dei Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi sollevati dalla difesa, qualificando l’intero ricorso come inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni e le ragioni del rigetto.
Il Principio del “Ne Bis in Idem”
Il primo motivo denunciava la violazione del principio del ne bis in idem, secondo cui nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto. L’imputato sosteneva che alcune delle condotte contestate fossero già state oggetto di una precedente condanna. La Corte ha respinto la doglianza per due ragioni: in primo luogo, la questione non era stata sollevata in appello, rendendola proceduralmente inammissibile in Cassazione. In secondo luogo, un’analisi degli atti ha rivelato che i fatti del presente processo erano cronologicamente successivi a quelli coperti dal precedente giudicato, rendendo il motivo manifestamente infondato.
La Valutazione delle Prove: un Limite per il Ricorso inammissibile
Con il secondo motivo, la difesa lamentava un’errata valutazione delle prove dichiarative, in particolare quelle della parte civile. Anche questa censura è stata giudicata inammissibile. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, trasformandosi in una richiesta di ‘rilettura’ degli elementi di fatto, vietata in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di questo errore.
La Qualificazione del Reato e i Vizi di Motivazione
Il terzo motivo contestava la sussistenza stessa del reato di stalking, chiedendone la riqualificazione in reati meno gravi come molestie o minacce. La Corte ha ritenuto anche questo motivo manifestamente infondato. Ha precisato che un vizio di motivazione rilevante in Cassazione non è una mera insufficienza, ma un contrasto logico evidente all’interno della sentenza o con massime di esperienza consolidate. La motivazione della Corte d’Appello, invece, è stata giudicata logica e coerente, priva di vizi censurabili.
Recidiva e Attenuanti Generiche
Infine, l’ultimo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile perché, ancora una volta, si risolveva nella pedissequa reiterazione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla corte territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi procedurali solidi. La funzione della Suprema Corte non è quella di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di garante della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. I ricorsi che tentano di ottenere un nuovo esame del merito, che ripropongono genericamente le stesse questioni già decise o che sollevano per la prima volta questioni procedurali sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
Nel caso di specie, tutti i motivi presentati dalla difesa sono incappati in queste preclusioni. La Corte ha sottolineato come le doglianze fossero o tardive, o generiche, o fattuali, e quindi estranee al perimetro del giudizio di legittimità. La dichiarazione di ricorso inammissibile è stata, pertanto, la conseguenza inevitabile di un’impostazione difensiva non conforme alle regole del processo di Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’elevata specificità tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario individuare precisi vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione che rendano la decisione giuridicamente insostenibile. In assenza di tali elementi, il tentativo di ottenere una revisione della condanna si scontra con il muro dell’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando solleva motivi non presentati nel precedente grado di appello, quando si limita a ripetere in modo generico argomenti già respinti, o quando chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, che è compito esclusivo dei giudici di merito.
È possibile contestare la valutazione delle testimonianze davanti alla Corte di Cassazione?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ‘rileggere’ gli elementi di fatto. Può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito presenta vizi logici evidenti e insanabili o se contrasta con massime di esperienza, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza muovere una critica specifica e argomentata alla logica giuridica della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge ed il vizio di motivazione asserendo come violato il principio del ne bis in idem in quanto talune delle condotte prese in considerazione dalla sentenza impugnata sarebbero sovrapponibili ad altre per le quali l’imputato avrebbe già subito una condanna, è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; in secondo luogo, è manifestamente infondato in quanto, da un lato, si basa sul travisamento dei principi ermeneutici espressi dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale in materia e, dall’altro, prospetta violazioni di norme smentite dall’analisi degli atti processuali dalla quale emerge che i fatti presi in considerazione dalla sentenza sono cronologicamente successivi a quelli coperti da giudicato;
3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla valutazione della prova dichiarativa resa dalla parte civile costituita e degli altri testi, oltre a non esse consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì inammissibile perché generico, fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Inoltre, il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U’ n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
4.Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l’insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento del delitto ascritto e sulla omessa riqualificazione dello stesso nel meno grave reato di molestie o in quello di minacce, oltre a riproporre i profili d inammissibilità presentati dal secondo motivo, è manifestamente infondato poiché il
vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 e 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
5.Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è indeducibile perché anch’esso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7);
6.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024.