Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna e le Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questa pronuncia, i giudici supremi non solo respingono le doglianze di un imputato, ma delineano anche i principi procedurali che portano a tale esito, con importanti implicazioni economiche per chi tenta di impugnare una sentenza senza validi motivi. Il caso riguarda un uomo condannato per furto aggravato, il quale ha tentato di contestare la sentenza d’appello lamentando una presunta violazione delle norme sulla notifica al suo difensore di fiducia.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna in Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato dalla recidiva e dalla violenza sulle cose, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. La Corte d’Appello di Milano, pur rideterminando la pena in senso più favorevole all’imputato (in mitius), aveva confermato la sua responsabilità penale.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 450, commi 3 e 5, del codice di procedura penale. Sosteneva, in pratica, che il suo avvocato di fiducia non fosse stato tempestivamente avvisato del suo arresto e dell’udienza di convalida, minando così il suo diritto di difesa.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto manifestamente infondato, arrivando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata su due aspetti fondamentali.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi d’Appello
In primo luogo, la Corte ha osservato che i motivi presentati in Cassazione non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Questo vizio è di per sé sufficiente a rendere un ricorso inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter riproporre le stesse identiche argomentazioni già valutate.
La Prova della Corretta Notifica al Difensore
Entrando nel merito della questione, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente fatto riferimento agli atti processuali, in particolare al verbale di arresto del 15 gennaio 2022. Da tale documento emergeva in modo inequivocabile che:
1. Era stata data tempestiva comunicazione dell’arresto e della citazione per l’udienza di convalida al difensore di fiducia nominato.
2. A tale comunicazione era seguita anche una telefonata all’avvocato.
3. Successivamente, lo stesso avvocato aveva inviato una mail con la quale rinunciava formalmente al mandato, come confermato da una mail di risposta dello stesso giorno.
Di fronte a tali evidenze documentali, la doglianza dell’imputato si è rivelata priva di qualsiasi fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, basandosi su questi elementi, ha motivato la sua decisione di inammissibilità. Ha inoltre specificato, richiamando l’art. 611 del codice di procedura penale, di non aver potuto tenere conto delle conclusioni difensive pervenute lo stesso giorno dell’udienza, e quindi tardivamente. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in tremila euro, giustificando la condanna sulla base di evidenti “profili di colpa” del ricorrente. La colpa, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata (Corte cost. 186/2000; Cass. Pen. 30247/2016), risiede nell’aver proposto un’impugnazione la cui inammissibilità era palese e prevedibile, abusando così dello strumento processuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un’opportunità per ridiscutere il merito dei fatti, né per riproporre argomenti già vagliati e respinti. L’impugnazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza e motivi fondati, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche, con l’obbligo di risarcire lo Stato per l’inutile dispendio di risorse giudiziarie. La decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi presentati sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, oppure quando sono manifestamente infondati perché smentiti dagli atti processuali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa, al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La prova della corretta comunicazione al difensore di fiducia può essere tratta dagli atti processuali?
Sì, la Corte ha stabilito che gli atti processuali, come il verbale di arresto, fanno piena prova dell’avvenuta e tempestiva comunicazione al difensore. In questo caso, gli atti dimostravano non solo la comunicazione, ma anche una successiva telefonata e la rinuncia al mandato da parte del legale, rendendo infondata la doglianza del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l’unico motivo di ricorso – presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza in data 6 giugno 2023 con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto, aggravato dall recidiva e dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose, e per la contravvenzione di cu all’art. 4, comma 2, I. 110/1975 – è manifestamente infondato perché espone motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattes dalla corte di merito, la quale ha richiamato atti processuali (segnatamente il verbale di arres del 15/01/2022) che smentiscono la denunziata violazione dell’art. 450, commi 3 e 5 cod. proc. pen., in quanto da essi è emerso che vi era stata tempestiva comunicazione al difensore nominato di fiducia – l’AVV_NOTAIO -dell’avvenuto arresto e della citazione per l’udienz convalida, alla quale ha fatto seguito anche una telefonata all’avvocato stesso, che ha poi inviato una mail con la quale essa faceva presente di aver rinunciato al mandato, come risultante dalla mail di risposta inviata in data 15/01/2022;
ritenuto che non deve tenersi conto delle conclusioni del difensore dell’imputato pervenute lo stesso giorno dell’udienza e, dunque, tardivamente (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024.