Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 05/11/2004
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
At(
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod.
pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e14
euro di multa all’esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo di ricorso, deduce il motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di lieve entità;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimi poiché le stesse prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati d
che sorreggono le richieste, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutti deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice
merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigur rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da per
individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di detenzione
della droga del tipo hashish, marijuana e cocaina, rinvenuta nella disponibilità dell’imputato può essere qualificata di lieve entità a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1
sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall’imputato (dalla st era possibile ricavare 564 dosi medie singole di cocaina, 589 dosi medie singoli di hashish, dosi medie singole di marijuana), le tre diverse tipologie della stessa e l’organizza dell’attività in un luogo stabilmente deputato all’occultamento della droga;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente