Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21417 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/10/1981
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza
in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi
all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. e al mancata esclusione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di
legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 2 e
della sentenza impugnata in cui si evidenzia che le reiterate offese e minacce, rivolte nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, erano finalizzate a
impedire il compimento degli atti di ufficio dei medesimi; quanto alla recidiva, si è
rilevato che la distanza temporale dei fatti e delle condotte antecedenti nonché la già manifestata propensione alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione contrassegnavano la condotta tenuta quale espressione di noncuranza alle norme e alle punizioni penali e, dunque, di una maggiore pericolosità sociale dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025.