Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Comporta Costi Aggiuntivi
Presentare un appello in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione priva di rischi. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso legale, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce proprio questo punto, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende a causa della manifesta infondatezza dei suoi motivi.
I Fatti del Caso: L’Appello Davanti alla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi presentati alla Corte di Cassazione erano principalmente tre: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.), la contestazione sulla valutazione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche. L’obiettivo era ottenere una revisione della condanna, sperando in un esito più favorevole. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha portato a un risultato completamente diverso.
Le Motivazioni della Corte: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente ogni motivo del ricorso, giungendo alla conclusione che fossero tutti ‘manifestamente infondati’. Questo giudizio, netto e perentorio, ha precluso qualsiasi discussione sul merito della vicenda e ha reso il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni dietro questa decisione.
Il Rigetto della Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato respinto per diverse ragioni. Innanzitutto, la richiesta era stata formulata in termini troppo generici, senza fornire elementi concreti a supporto. Inoltre, la Corte ha ricordato che per alcuni reati, come la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), la legge esclude esplicitamente l’applicazione di questa norma. Anche limitando l’analisi al solo delitto di danneggiamento, la Corte d’Appello aveva già correttamente evidenziato la gravità della condotta, l’intensità del dolo e la ‘pervicacia oppositiva’ dell’imputato, elementi che delineano una situazione del tutto incompatibile con la ‘particolare tenuità’ richiesta dalla legge.
La Valutazione dei Precedenti e delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati infondati. La Corte ha stabilito che le censure del ricorrente miravano a una nuova valutazione dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e non riesaminare le prove. La Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente sia l’applicazione della recidiva, basata sulla pericolosità derivante dai precedenti penali, sia il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose. La Corte, ritenendo il ricorso proposto con colpa, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza. Un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o manifestamente infondati, non solo non produce l’effetto sperato, ma si trasforma in un ulteriore costo per il proponente, a conferma della solidità delle decisioni dei giudici di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando i motivi addotti sono generici, cercano di ottenere un riesame dei fatti (precluso in sede di legittimità) o si basano su argomentazioni palesemente errate in diritto.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo l’ordinanza, questa non si applica quando la richiesta è formulata in modo generico, quando è esclusa per legge per specifici reati (come la resistenza a pubblico ufficiale) o quando elementi come la gravità della condotta, l’intensità del dolo e la pervicacia dell’agente indicano una situazione contraria alla tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se il ricorso è ritenuto proposto per colpa, il giudice condanna il ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/02/1987
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. era stata formulata nella memoria difensiva in termini del tutto generici, inidonei a costituire compiuta rappresentazione del profilo indicato, fermo restando che con riguardo all’art. 337 cod. pen. la particolare tenuità non avrebbe potuto applicarsi per espressa esclusione nel caso di operanti nell’esercizio delle funzioni, e che comunque, anche in relazione al solo delitto di danneggiamento, la Corte ha dato conto della gravità della condotta, dell’intensità del dolo, della pervicacia oppositiva del ricorrente, elementi tutti idonei a rappresentare in concreto una situazione contraria all’applicabilità della causa di non punibilità;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, e risultano comunque manifestamente infondati, avendo la Corte dato conto del significato attribuibile alle condotte in rapporto ai precedenti da cui il ricorrente è gravato, così da consentire di ravvisare la maggior pericolosità che giustifica l’applicazione della recidiva, e valorizzato sia la gravità delle condotte sia il dato personologico al fine di escludere le attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024