Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SANT’ARCANGELO il 23/02/1963 NOME nato a BALVANO il 15/01/1966
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen., olt essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la s illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differen comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragi in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo d provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati da ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia id disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi resta il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisivit rilevanza, essendo state enucleate minime incongruenze non incidenti sulla completezza e linearità della sentenza, e/o si censurano supposti travisamenti fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincim non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che la memoria depositata dal difensore di parte civile RAGIONE_SOCIALE è stata depositata oltre il termine previsto dall’art. 6 proc. pen., per cui le richieste della stessa devono essere dichiarate inammissi
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.