Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37942 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME” NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 893/2023 RIM Caut. reali del Tribunale di Napoli del 26 gennaio 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta de PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Deposi !Jita in
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 26 gennaio 2024, rigettato il ricorso con il quale NOME aveva impugnato il provvedimento con il quale, in data 4 luglio 2023, il Gip del Tribunale di Napoli, aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro, nel corso di indagini a carico del predetto NOME relative all’avvenuta violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000.
Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l’COGNOME, lamentando, in primo luogo il vizio rubricato dal ricorrente come rientrante nella tipologia della violazione di legge, afferente al mancato riscontro di una situazione di bís in idem, siccome elaborata dalla giurisprudenza della CEDU, nella contestazione a suo carico provvisoríamente mossa.
Il secondo motivo riguarda, sempre sotto il dichiarato aspetto della violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione in relazione alle allegazioni difensive svolte in tema di insussistenza della estero vestizione della RAGIONE_SOCIALE, società della quale l’Alì è il legale rappresentante oltre che amministratore unico.
Con un terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli sotto il profilo della assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla presunta sussistenza delle violazioni dichiarative riferite agli anni di imposta 2018 e 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Deve preliminarmente ricordarsi che, essendo la impugnazione ora formulata riguardante un provvedimento cautelare di carattere reale, essa è suscettibile di essere utilmente presentata di fronte a questa Corte d legittimità, secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 325, comma 1, ultim parte, cod. proc. pen., esclusivamente allegando la sussistenza di vizi afferenti alla violazione ovvero alla falsa interpretazione della legge ovviamente la valutazione in ordine alla tipologia del vizio allegato va operata non sulla base della mera qualificazione nominale che di esso fornisce il soggetto che abbia impugnato il provvedimento, ma sulla base dell’effettivo contenuto delle doglianze dal medesimo presentate; tale esame deve essere,
pertanto, eseguito verificando se le stesse, al di là della denominazione data al vizio prospettato, coinvolgono realmente un tema di violazione di legge, sia che si tratti di normativa di carattere processuale o sostanziale, ovvero riguardino una mera, ritenuta, inadeguatezza motivazionale.
Unica eccezione, peraltro solo apparente, a siffatta applicazione normativa si ha allorché il vizio risultante a carico della motivazione sia tale che la stessa sia del tutto assente anche dal punto di vista strettamente grafico (totale omissione della motivazione) ovvero la stessa risulti soltanto apparente, cioè tale da non consentire al lettore del provvedimento la ricostruzione delle ragioni che hanno indotto il giudicante a definire la questione sottoposta al suo scrutinio nei termini in calce ad esso dispositivamente indicati.
Si osserva, infatti, che in realtà in questi casi il vizio non è tanto riferito al contenuto della motivazione, quanto alla sua funzione, essendo essa finalizzata, appunto, a rendere esplicite le ragioni del decidere.
Ove siffatta funzione non sia – per le deficienze, più rappresentative che argomentative, del contenuto del provvedimento – raggiungibile, la motivazione, avendo fallito il suo scopo, è tamquam non esset, di tal che il vizio che la stessa presenta è, comunque, riconducibile alla violazione di legge, prescrivendo l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che i provvedimenti giurisdizionali aventi un contenuto decisorio siano, a pena di nullità, motivati (per un tale ordine di idee si vedano, fra le moltissime: Corte di cassazione, Sezione III Penale 10 gennaio 2023, n. 385, rv 283916; Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119).
Tanto considerato, si osserva, quanto al primo motivo di impugnazione, che la doglianza afferente alla violazione del principio del ne bis in idem è manifestamente infondata.
Come infatti questa Corte, anzi questa stessa Sezione della Corte, ha, ìn tempi relativamente recenti osservato, peraltro confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, non vi è bis in idem, potendo pertanto essere emesso, anche in costanza di altro provvedimento avente il medesimo oggetto materiale, un ulteriore provvedímento cautelare segregativo, ove i fatti oggetto delle due indagini si presentino espressivi di due fattispecie di reato fra loro distinte nei rispettivi elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi, non potendo in tali condizioni postularsi, come, invece, presuppone la applicazione della disciplina del ne bis in idem sostanziale, la identità del fatto
(Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 marzo 2022, n. 7613, rv 282844; ed anche, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 23 novembre 2021, n. 42994, rv 282187).
Nel nostro caso è lo stesso ricorrente che segnala la circostanza che il sequestro che costituirebbe il provvedimento che sarebbe stato, secondo la ipotesi difensiva, illegittimamente duplicato è stato adottato in ragione di una imputazione avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di accise sugli idrocarburi, laddove il presente procedimento ha ad oggetto altra, diversa, imputazione – si tratta, infatti, della violazione dell’art. 5 del dl 74 del 2000 – di tal che – tanto più nella presente fase cautelare, nella quale fisiologica una certa fluidità della imputazione – la riscontrabilità del medesimezza del fatto in ordine al quale sono in corso le due diverse indagini è frutto solo di una indimostrata petizione di principio riportata dalla ricorrent difesa.
Dato questo che rende privo di pregio il motivo di impugnazione.
Passando al secondo, riferito alla omessa valutazione degli elementi difensivi introdotti nel giudizio cautelare dalla difesa del ricorrente nonch della documentazione posta a corredo di tali elementi, che dovrebbe essere dimostrativa della scorretta qualificazione della RAGIONE_SOCIALE come impresa esterovestita, erra il ricorrente nel ritenere che una tale vizio, qualora sussistente (non si vuol qui dire che esso, in linea di princip non sussista, si rileva esclusivamente la attuale inutilità della verifica in ordi a tale specifico argomento che, pertanto, resta allo stato del tutt impregiudicato), integrerebbe il vizío di víolazione di legge.
Come, infatti, più volte la Corte di legittimità ha affermato, la omessa valutazione di una argomentazione difensiva formulata dal ricorrente, tanto più ove veicolata attraverso una produzione documentale, non costituisce di per sé un vizio sotto il profilo della violazione di legge ma vale, semmai, ad integrare un vizio della motivazione nella ipotesi in cui, non essendo stata una tale argomentazione (ed una tale documentazione) considerata in occasione della espressione della volontà decisoria del giudice, il ragionamento posto a base della decisione stessa appaia difettivo o comunque viziato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536, rv 279578; Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2019, n. 23097, rv 276199).
ba quanto dianzi rilevato, discende che l’eventuale vizio lamentato dalla difesa dell’indagato ridonderebbe quale vizio della motivazione (i fattori per i
quali la RAGIONE_SOCIALE sarebbe impresa le cui scelte operative e le attivítà svolte sono assunte e realizzate in Italia, sono, infatti, esposti nella ordinanza impugnata al punto 3.3 della medesima), e, pertanto, non è deducibile, secondo quanto dianzi segnalato, nella presente fase del giudizio.
Venendo, ínfine, al terzo motivo di doglianza, se ne rileva egualmente la inammissibilità, posto che, nel formularlo, la ricorrente difesa non si è confrontato con il dato – espressamente ritenuto dal Tribunale partenopeo e tale da escludere che le avvenute cessioni di carburante di cui alla ímputazione provvisoria potessero godere del regime della sospensione di imposta e che, pertanto, non fosse riscontabile la evasione dell’Iva ascritta all’indagato, in quanto la stessa, stante il predetto regime, non sarebbe stata dovuta – secondo il quale le cessioni operate non erano, se non fittiziamente, indirizzate verso esportatori abituali; esse, infattí, secondo la ricostruzione operata dal giudice del riesame cautelare, erano finalizzate al mantenimento del prodotto all’interno del mercato nazionale ed alla sua introduzione, successiva all’avvenuto stoccaggio presso depositi commerciali ubicati nella Regione Campania, nella rete nazionale dei distributon stradali di carburanti.
Si tratta di una circostanza evidentemente ostativa al godimento del regime di esenzione dal versamento della imposta e con la quale, nonostante la sua decisività, il ricorrente non risulta essersi confrontato.
Dato quest’ultimo che evidenzia l’inammissibilità anche di questo motivo di impugnazione per la sua derivante generícità.
Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore