Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24169 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il 01/10/1979
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità,
rideterminando la pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche – è inammissibile in quanto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della
sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione. La Corte territoriale evidenzia che il disagio dell’imputato non può valere ai fini dell’applicazione delle invocate attenuanti e i numerosi precedenti gravanti sullo
stesso rivelano come questi abbia deliberatamente scelto di dedicarsi ad attività delittuose per provvedere al proprio sostentamento senza reperire alcuna valida alternativa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente