Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità,
rideterminando la pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche – è inammissibile in quanto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della
sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione. La Corte territoriale evidenzia che il disagio dell’imputato non può valere ai fini dell’applicazione delle invocate attenuanti e i numerosi precedenti gravanti sullo
stesso rivelano come questi abbia deliberatamente scelto di dedicarsi ad attività delittuose per provvedere al proprio sostentamento senza reperire alcuna valida alternativa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente