Ricorso inammissibile: quando l’appello in Cassazione costa caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada percorribile con leggerezza. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’Ordinanza n. 42952/2023, ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali principi sono stati affermati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. La condanna riguardava reati legati agli stupefacenti, e l’imputato contestava diversi aspetti della decisione, tra cui la valutazione della sua responsabilità, la qualificazione giuridica del reato e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti.
Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo perché:
* Motivi generici e ripetitivi: Il primo e il terzo motivo sono stati giudicati come una mera riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e correttamente respinti dal giudice di secondo grado. La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata.
* Motivo manifestamente infondato: Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del reato, è stato ritenuto palesemente privo di fondamento. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, basandosi su elementi oggettivi schiaccianti: le modalità della condotta, le circostanze del ritrovamento e, soprattutto, l’enorme quantitativo di sostanza stupefacente, dal quale si potevano ricavare ben 10.876 dosi. Un dato che, secondo la Corte, giustificava pienamente la qualificazione giuridica attribuita al fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità. Quando i motivi di appello sono generici o manifestamente infondati, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza diretta di questa dichiarazione, come stabilito nel provvedimento, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha precisato che questa sanzione è dovuta poiché non si può ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un tentativo neutro, ma un’azione che, se priva di validi argomenti giuridici, comporta conseguenze economiche precise. La decisione evidenzia l’importanza per la difesa di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e fondati su reali vizi della sentenza impugnata, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’inutile ripetizione di argomentazioni già respinte. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti che sappiano valutare con rigore le reali possibilità di successo di un’impugnazione, per non incorrere in ulteriori condanne.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, meramente riproduttivi di censure già respinte nei gradi di merito, oppure quando sono manifestamente infondati, cioè chiaramente privi di pregio giuridico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la qualificazione del reato?
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del reato basandosi su specifici elementi emersi dalla sentenza impugnata, quali le modalità e le circostanze della condotta, il quantitativo di sostanza rinvenuta e l’elevatissimo numero di dosi ricavabili (10.876).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42952 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42952 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 4 a 7, par. 4.1, quanto al giudi di responsabilità ed alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nel disponibilità dell’imputato e la pagina 8, par. 4.3, quanto al giudizio di bilanciamento);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi reputare corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta, al numero di dosi ricavabili (10.876), la qualificazione giuridica della cond criminosa;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il PresidJnte