Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26736 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PARTINICO il 02/02/1968
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, escludendo la recidiva, ha
confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990 e agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e
7, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di
responsabilità dell’imputato – è generico per indeterminatezza perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della
censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente