Ricorso Inammissibile: Quando le Lamentele sui Fatti non Bastano in Cassazione
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove tutto può essere ridiscusso. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per riciclaggio. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i confini precisi del giudizio di legittimità.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per il reato di riciclaggio emessa dalla Corte d’appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta l’affermazione della sua responsabilità penale, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per Cassazione. Il suo obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, contestando le basi su cui si fondava l’accusa.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’unico motivo presentato dal ricorrente si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, l’imputato non contestava un errore nell’applicazione di una norma di legge, ma proponeva una lettura alternativa delle prove, un diverso giudizio sull’attendibilità delle fonti probatorie che avevano portato alla sua condanna. Egli, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente questa impostazione. Ha qualificato i motivi del ricorso come “mere doglianze in fatto”, ovvero semplici lamentele sulla ricostruzione dei fatti, finalizzate a ottenere una nuova valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta è del tutto estranea al ruolo della Cassazione.
Il Ruolo del Giudizio di Legittimità
La Corte ha ricordato che il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, riesaminando le prove come farebbe un tribunale o una corte d’appello. Il suo ruolo è il “sindacato di legittimità”: verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza cadere in palesi contraddizioni. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
L’Assenza di Specifici Travisamenti della Prova
Per poter essere accolto, un ricorso che lamenta un vizio di motivazione deve indicare specifici “travisamenti” di prove processuali, dimostrando che il giudice ha basato la sua decisione su un’informazione inesistente o ha ignorato una prova decisiva presente agli atti. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto questo, ma si è limitato a contestare genericamente l’interpretazione data dai giudici, che invece era supportata da argomenti logici e giuridici corretti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate non rientravano tra i motivi consentiti dalla legge per adire la Cassazione. L’appellante ha tentato di trasformare la Corte in un terzo giudice del fatto, chiedendo una rivalutazione delle prove che è preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la sentenza d’appello era fondata su argomentazioni logiche e giuridiche corrette e che il ricorso non individuava specifici travisamenti fattuali, ma si limitava a prospettare una diversa e più favorevole interpretazione del materiale probatorio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che presentare un ricorso in Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione raggiunta dai giudici di merito. È indispensabile individuare e argomentare precisi vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà e della specificità che deve caratterizzare l’accesso al massimo organo della giurisdizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti dalla legge per un giudizio in Cassazione. Invece di denunciare errori di diritto o vizi logici, si limitava a chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Cosa significa che i motivi erano “mere doglianze in fatto”?
Significa che le argomentazioni del ricorrente erano semplici lamentele relative alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione delle prove. Non contestavano la corretta applicazione delle norme, ma l’esito del giudizio di merito, proponendo una propria versione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibillità delle fonti di prova, è costituit da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, i particolare, le pagg. 8-10);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.