Ricorso Inammissibile in Cassazione: il caso della Ricettazione e la Reiterazione dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La vicenda, che ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, riguardava una condanna per il reato di ricettazione e offre spunti fondamentali sui limiti e le corrette modalità di accesso alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). La sentenza di primo grado è stata confermata integralmente dalla Corte d’Appello, realizzando una cosiddetta ‘doppia conforme’. Nonostante le due decisioni sfavorevoli, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a due distinti motivi.
Il primo motivo denunciava la violazione del principio ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Il secondo motivo, invece, lamentava un’erronea applicazione di norme penali e processuali, nonché un presunto travisamento della prova basato su una contraddizione tra le dichiarazioni di un testimone e quelle dell’imputato stesso.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo alla medesima conclusione: l’inammissibilità. La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi che meritano di essere analizzati.
La Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo è stato qualificato come ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’. La Corte ha osservato che le doglianze presentate non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano, infatti, già fornito una spiegazione adeguata e logica delle ragioni che li avevano portati a ritenere provata la colpevolezza dell’imputato, basandosi su una valutazione del materiale probatorio rispettosa dei canoni legali.
I Limiti Invalicabili del Giudizio di Legittimità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile in quanto ‘manifestamente infondato’ e ‘non consentito in sede di legittimità’. La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, come ad esempio confrontare le dichiarazioni di un testimone con quelle dell’imputato per stabilire quale sia più attendibile. Questo tipo di valutazione è di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo grado e appello). Il ricorso in Cassazione può essere accolto solo se la motivazione della sentenza impugnata è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si ancorano saldamente alla natura del giudizio di Cassazione. I giudici hanno sottolineato come la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado, fosse fondata su ‘apprezzamenti di fatto’ non sindacabili in sede di legittimità. In presenza di una ‘doppia conforme’, la motivazione della sentenza d’appello si salda con quella precedente, creando un corpo argomentativo solido e completo che il ricorrente non era riuscito a scalfire con critiche pertinenti. Tentare di ottenere dalla Cassazione una diversa lettura del quadro probatorio è un’operazione non permessa dalla legge, che porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione non è uno strumento per tentare una terza volta di ottenere un esito favorevole basandosi sulla stessa interpretazione dei fatti. È un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto o vizi procedurali gravi. La presentazione di un ricorso con motivi generici, ripetitivi o che mirano a una rivalutazione del merito non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, garante dell’uniforme interpretazione della legge e del rispetto delle regole processuali.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, il ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi sono meramente reiterativi di doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, la quale abbia fornito una motivazione logica e concludente a riguardo.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come le dichiarazioni di un testimone?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria, vizio che in questo caso non è stato riscontrato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 maggio 2024 con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO cu viene eccepita la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del di ricettazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze ine alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probat espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla territoriale; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze han dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a segu una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di lo e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg 4 a 6 della sentenza di appello).
ritenuto che l’unico motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO con cui vie eccepita erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen. e 192, 603 e 606 proc. pen. nonché travisamento della prova e motivazione apparente in ordine al contraddizione tra le dichiarazioni del teste COGNOME e le dichiarazioni dell’im è al contempo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risult processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità della versione dell’imputa penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di app tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della complete della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in ter contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa se rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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