Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Rientra nel Merito dei Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso inammissibile viene respinto e quali sono i confini del giudizio di legittimità. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di ricettazione che ha visto il suo ricorso rigettato senza un esame del merito.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali. Con il primo, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, lamentando una violazione dell’art. 648 del codice penale. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare gli elementi probatori e di giungere a una diversa conclusione sulla sua colpevolezza. Con il secondo motivo, l’imputato si doleva del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il primo motivo del ricorso come inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure sollevate erano articolate ‘esclusivamente in fatto’. Il ricorrente, infatti, non denunciava un errore nell’applicazione della legge, ma proponeva una propria rilettura degli elementi probatori, cercando di sostituire la valutazione del giudice di merito con la propria. Questo tipo di doglianza esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, il cui compito è il ‘giudizio di legittimità’. La Corte non può riconsiderare i fatti, ma solo verificare che le norme giuridiche siano state interpretate e applicate correttamente. La motivazione della Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, era logica, completa e priva di contraddizioni, e quindi non sindacabile in quella sede.
La Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. L’imputato chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di minima gravità. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva correttamente negato questo beneficio. La ragione del diniego risiedeva nei ‘plurimi precedenti penali per reati della medesima indole’ a carico dell’imputato. La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede, tra le altre condizioni, che il comportamento dell’autore non sia ‘abituale’. La presenza di precedenti specifici e ripetuti dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con il carattere occasionale e sporadico che la legge richiede per poter beneficiare della non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e lineari. In primo luogo, il ricorso non può trasformarsi in un appello mascherato, dove si ripropongono questioni di fatto già decise nei gradi di merito. La Cassazione interviene solo per vizi di legge o per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie, non per offrire una valutazione alternativa delle prove. In secondo luogo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico, ma richiede una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La presenza di precedenti penali specifici è un elemento ostativo dirimente, poiché la legge intende escludere dalla non punibilità i soggetti che manifestano una propensione a commettere reati, anche se di lieve entità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. Primo: chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su errori di diritto e non tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una simile impostazione. Secondo: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inapplicabile a chi ha una storia criminale che ne dimostra l’abitualità nel commettere illeciti, anche se lievi. La decisione condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della sua condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava esclusivamente su una contestazione dei fatti e sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché l’imputato aveva numerosi precedenti penali per reati della stessa natura. Questa circostanza ha dimostrato la non abitualità del suo comportamento, requisito essenziale richiesto dall’art. 131-bis del codice penale per poter beneficiare dell’esclusione della punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12882 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 02/05/1978
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del rea di ricettazione, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limi giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilet degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata); ta ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifes illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
considerato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell’art 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito in sede di legittimità. La Corte di appello correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisand nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione dei plur precedenti penali per reati della medesima indole di cui l’imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
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Il Consiglier4stensore
La Presidente