Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Nel processo penale, la precisione non è solo una virtù, ma un requisito fondamentale. Un’impugnazione redatta in modo vago o generico può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni possibilità di revisione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso possa avere conseguenze determinanti per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina impropria, emessa in primo grado dal Tribunale di Sondrio e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la qualificazione giuridica del fatto e lamentando un difetto nella motivazione della sentenza di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si basava sulla contestazione del vizio motivazionale e sull’erronea applicazione della legge penale.
La Decisione della Corte: la declaratoria di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 45755/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se il fatto costituisse o meno una rapina impropria), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da ‘genericità per indeterminatezza’, in quanto non rispettava le prescrizioni dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: l’importanza della specificità nel ricorso
La motivazione della Corte di Cassazione è un richiamo all’importanza del principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale gli elementi concreti che stavano alla base della sua critica. In altre parole, il ricorso si limitava a enunciare un dissenso generico, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
L’articolo 581 c.p.p. richiede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente contestare la sentenza, ma è necessario spiegare perché e in quali punti essa sarebbe errata, argomentando in modo chiaro e pertinente. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare una reale revisione giurisdizionale.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche di un ricorso generico
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze molto concrete per il ricorrente. In primo luogo, ha reso definitiva la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito, sottolineando come la forma, nel diritto processuale, sia essa stessa sostanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto non indicava specificamente gli elementi a sostegno della censura, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali erano i motivi di ricorso presentati dall’imputato?
L’imputato contestava il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45755 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data22/3/2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Sondrio del 22/10/2021;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente