Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta lamentare un’ingiustizia. È fondamentale rispettare rigorosi requisiti formali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, ritenuto responsabile in primo e secondo grado per una serie di reati di furto pluriaggravato in abitazione. Le sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello avevano confermato la sua colpevolezza.
Non rassegnato alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. I motivi sollevati erano principalmente due: un presunto vizio di motivazione e una violazione di legge (nello specifico, dell’art. 192 del codice di procedura penale) in merito all’affermazione della sua responsabilità per tutti i capi d’accusa.
L’Ordinanza della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente una critica generica, ma è necessario un confronto puntuale e argomentato con le ragioni esposte dal giudice precedente.
La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre le sue tesi senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, era stata chiara, logica, congrua e corretta dal punto di vista giuridico, rendendola immune da censure in quella sede. La Corte ha sottolineato che le sentenze di primo e secondo grado vanno lette congiuntamente, e il ricorso ometteva questo doveroso confronto, risultando così del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa sull’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria viene irrogata a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2000, ha chiarito i contorni di questo principio, e la Cassazione, nel caso di specie, non ha ravvisato alcuna scusante per l’imputato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Aspecifico
L’ordinanza è chiara: un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già respinti, ma deve demolire specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile per aspecificità è duplice: in primo luogo, la condanna diventa definitiva; in secondo luogo, scattano sanzioni economiche a carico del ricorrente. Per l’imputato, ciò si è tradotto nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una difesa tecnica e puntuale, specialmente nell’ultimo e più rigoroso grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto contenutisticamente generico e aspecifico. Il ricorrente non ha effettuato un confronto doveroso e puntuale con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, che la Cassazione ha invece giudicato sufficienti, logiche e corrette.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ o ‘aspecifico’?
Significa che i motivi presentati non sono specifici, cioè non contestano in modo preciso e argomentato le singole parti della decisione impugnata. Si limita a una critica generale o a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza attaccare il ragionamento del giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11041 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 27/02/1981
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.0merovic COGNOME ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito di più reati di f consumato pluriaggravato in abitazione ricorre, tramite Difensore, per la cassazione dell sentenza del 13 febbraio 2024 della Corte di appello di Genova, di conferma integrale di quella del Tribunale di Genova del 17 maggio 2023, lamentando con due motivi vizio di motivazione e violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione all’affermazione di responsabilit per i capi nn. 1) e 4) dell’editto (primo motivo) sia per i capi nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del
Il ricorso, contenutisticamente generico, va dichiarato inammissibile siccome aspecifico. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di ap (pp. 1-4), che, in relazione a quanto devoluto con la impugnazione di merito, risulta sufficie logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabil sede di legittimità, e che va letta congiuntamente a quella di primo grado.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 18 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.