Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi di giudizio precedenti porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce la necessità di una critica specifica e argomentata avverso la sentenza impugnata, pena la chiusura del processo senza un esame del merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente basava il proprio appello su due motivi principali. In primo luogo, chiedeva la riqualificazione del reato da ricettazione a incauto acquisto (art. 712 c.p.), sostenendo la mancanza di prova del dolo, ovvero della piena consapevolezza della provenienza illecita dei beni. In secondo luogo, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità dell’intero ricorso. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che richiedono precisione e specificità nell’atto di impugnazione.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché, secondo la Corte, non faceva altro che riproporre le stesse censure già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno evidenziato che un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica concreta e argomentata delle ragioni esposte nella decisione impugnata. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni precedenti, ma è necessario dimostrare in che modo il giudice di merito abbia errato nell’applicazione della legge o nella valutazione logica dei fatti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto la sussistenza del dolo di ricettazione, e il ricorrente non ha saputo contrapporre una critica efficace a tale motivazione.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità evidenti e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si articolano su due pilastri procedurali e sostanziali. Dal punto di vista procedurale, viene riaffermato il principio sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Un motivo è specifico non solo quando indica la norma violata, ma quando instaura un confronto diretto con la sentenza impugnata, evidenziandone le presunte lacune o errori. La semplice riproposizione dei motivi d’appello trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della sua funzione tipica di critica.
Dal punto di vista sostanziale, la Corte conferma la corretta applicazione dei principi che distinguono la ricettazione dall’incauto acquisto, il cui discrimine risiede nell’elemento psicologico del dolo. Inoltre, ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche, un giudizio sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chi intende presentare ricorso per Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma una sede di controllo della legittimità e della logicità delle decisioni precedenti. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi di ricorso siano nuovi, specifici e incentrati sui vizi della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le doglianze precedenti equivale a presentare un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge, ad esempio se i motivi sono generici, non specifici, o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio senza una critica puntuale alla decisione impugnata.
Qual è la differenza fondamentale tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto?
La differenza risiede nell’elemento psicologico (il dolo). Per la ricettazione (art. 648 c.p.) è richiesta la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene. Per l’incauto acquisto (art. 712 c.p.), invece, è sufficiente che l’agente abbia agito con negligenza, non accertando la provenienza di un bene di cui aveva motivo di sospettare l’origine illecita.
Il giudice è tenuto a spiegare perché non concede le attenuanti generiche analizzando ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione di negare le attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi che ritiene più importanti e decisivi, senza dover analiticamente confutare ogni singolo argomento difensivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31419 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1993
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 64 cod. pen. in quello di cui all’art. 712 cod. pen., non è consentito poiché non risult connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 5 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrato il dolo di ricettazione);
che i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta, tra l’altro genericamente, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.