Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità da dare per scontata. Un ricorso inammissibile è una delle risposte più nette che si possano ricevere, poiché la Corte si rifiuta di entrare nel merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle ragioni che portano a questa conclusione, sottolineando l’importanza della specificità e della pertinenza degli argomenti legali.
I Fatti del Caso
Due persone, dopo essere state condannate in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (previsto dall’art. 337 del codice penale), hanno deciso di portare il loro caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il loro obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non ha valutato se gli imputati fossero colpevoli o innocenti, ma si è fermata a un livello precedente: ha stabilito che i ricorsi non possedevano i requisiti tecnici e giuridici per essere esaminati. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che evidenziano errori procedurali comuni ma fatali.
In primo luogo, i ricorsi sono stati giudicati generici. Gli avvocati non si erano confrontati in modo specifico con le motivazioni della sentenza d’appello. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato dettagliatamente (nelle pagine 4 e 5 della sua sentenza) perché aveva deciso di non applicare la pena minima, valorizzando la gravità dei fatti e i precedenti penali degli imputati. I ricorsi, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, le hanno ignorate o affrontate in modo superficiale. Questo è un vizio capitale: il ricorso per cassazione non è un nuovo processo, ma un controllo di legittimità sulla sentenza precedente, e come tale deve demolire le fondamenta logico-giuridiche di quella decisione.
In secondo luogo, uno degli imputati ha sollevato un motivo di ricorso che non era mai stato presentato nel precedente grado di giudizio (l’appello). Nello specifico, ha contestato il suo presunto contributo ‘passivo o minimale’ al reato. La legge processuale è chiara: non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere sollevate prima. Altri argomenti, come un riferimento generico a un manoscritto difensivo o all’abuso di alcol, sono stati considerati irrilevanti e non adeguatamente sviluppati.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Dimostra che la forma e la sostanza di un ricorso sono inscindibili. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni presentate senza un’adeguata preparazione tecnica o con finalità meramente dilatorie. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che il ricorso sia mirato, specifico e che attacchi con precisione chirurgica i vizi di legittimità della sentenza impugnata, senza introdurre elementi nuovi o argomenti generici.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché erano generici e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza d’appello. Inoltre, uno degli imputati ha sollevato un motivo nuovo, non presentato nel precedente grado di giudizio, pratica non consentita.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso non si confronta con la sentenza impugnata?
Significa che l’atto di ricorso non contesta in modo specifico e puntuale le argomentazioni logico-giuridiche su cui si fonda la decisione del giudice precedente, ma si limita a riproporre le stesse difese o a formulare critiche vaghe, senza dimostrare dove e perché il giudice abbia sbagliato nell’applicare la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4760 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4760 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 89NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sente in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per il delitto di cui all’art. 337 c pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuti i ricorsi inammissibile perché non si confrontano con la sentenza impugnata che alle pagg. 4-5 dà specifico conto delle ragioni del discostamento, peraltro minimale, dal limite edittale valorizzando proprio la gravità dei fatti e i precedenti degli imputati;
considerato che il motivo posto nel ricorso di COGNOME è non consentito perché non posto nell’atto di appello con riferimento al suo contributo (passivo o minimale) e comunque generico con riferimento al contenuto del manoscritto difensivo (non indicato) e irrilevant rispetto all’abuso di alcol rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025