Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione non supera il vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente conferma della condanna e l’addebito di ulteriori spese. Questo principio è fondamentale per comprendere la logica del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a diverse censure. Il ricorso era volto a smontare l’impianto accusatorio sia sotto il profilo della responsabilità penale sia riguardo al trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso e il giudizio sul ricorso inammissibile
L’imputato ha articolato il proprio ricorso su tre punti principali:
1. Sussistenza della responsabilità: Veniva contestata la valutazione della Corte d’Appello riguardo alla colpevolezza, inclusa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., che avrebbe escluso la punibilità.
3. Trattamento sanzionatorio: Si criticava la decisione di non applicare le attenuanti generiche e la gestione della recidiva, ritenendo la pena eccessiva.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha riscontrato una criticità fondamentale che ha pregiudicato l’intero ricorso: la genericità e la natura meramente riproduttiva dei motivi presentati.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che tutti i motivi di ricorso erano privi del requisito della specificità. In altre parole, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in modo logico e corretto dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di secondo grado aveva già fornito risposte adeguate e non illogiche a tutte le censure, sia per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità, sia per il diniego della causa di non punibilità. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche, poiché la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione basandosi sulla “stabilità della progettualità criminale” e sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti; deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici specifici della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il ricorso si trasforma in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
le conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono severe. La sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale per ogni difensore: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’elevata specificità. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario dimostrare, con argomenti puntuali e pertinenti, dove e perché il giudice precedente abbia commesso un errore di diritto o un vizio logico manifesto. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, un inevitabile ricorso inammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono privi di specificità, ovvero si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dal giudice del merito, senza individuare vizi logici o giuridici puntuali nella sentenza impugnata.
Quali sono state le ragioni per cui la Corte non ha riconsiderato le richieste dell’imputato, come l’applicazione delle attenuanti?
La Corte ha ritenuto le doglianze generiche perché la Corte d’Appello aveva già ampiamente e logicamente argomentato le proprie decisioni, motivando la negazione delle attenuanti sulla base della ‘stabilità della progettualità criminale’ e dell’assenza di elementi positivi valutabili a favore del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5775 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5775 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
n. 23381/24 Malki
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla ritenuta sussistenza de responsabilità è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di meri anche con riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico (v. in particolare pag. 6,7);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione dell causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ripropone le doglianze avanzate nell’atto di appello, cui la Corte ha risposto con argomentazioni prove di fratture logiche (v. in partico pag. 7);
Ritenuto infine che anche le residue doglianze relative alla negata disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – sono prive di specificità, avendo la Co ampiamente argomentato circa la stabilità della progettualità criminale e la assenza d elementi positivi valutabili (v. in particolare pag. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2025