Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2217 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Potenza
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicat iva della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Potenza in data 24 giugno 2025, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 32 (rapina aggravata e sequestro di persona) e 33 (violazione alla normativa sulle armi).
Propone ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l’erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale escluso l’applicazione del la misura meno afflittiva
degli arresti domiciliari con esclusivo riferimento alle modalità del reato e al relativo contesto criminale, senza valutare il più ampio panorama nel quale la condotta illecita si collocava
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo generico e, comunque, manifestamente infondato.
Con argomentazioni immuni da vizi logici il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica sul punto con valutazioni autonome, evidenziando le ragioni in base alle quali la misura degli arresti domiciliari, anche se gravata da modalità tecniche di limitazione dei movimenti e RAGIONE_SOCIALE comunicazioni, sia comunque inidonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli in contestazione (pag. 16 dell’ordinanza impugnata ove si sottolineano non solo le gravi modalità del fatto, ma anche la perseveranza nel crimine del COGNOME e la mancanza di comportamenti di revisione critica del vissuto deviante).
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME