Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea il Peso della Recidiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19818/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sul calcolo della prescrizione in presenza di recidiva. Il caso ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile presentato da due imputati, condannandoli al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due soggetti, già noti alla giustizia, sono stati condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di ricettazione, commesso nel lontano 2009. Non rassegnati alla condanna, hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, affidando le loro speranze principalmente a due argomenti: l’avvenuta prescrizione del reato e la contestazione della loro responsabilità penale.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. La decisione si fonda su una duplice valutazione che ha demolito le argomentazioni difensive. Da un lato, i giudici hanno smontato la tesi della prescrizione; dall’altro, hanno ritenuto i motivi sulla responsabilità penale troppo generici per essere presi in considerazione.
Le Motivazioni: Prescrizione e l’impatto della Recidiva
Il punto centrale della difesa era che, essendo il reato stato commesso nel 2009, il tempo massimo per poterlo perseguire fosse ormai scaduto. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi. I giudici hanno sottolineato che nel calcolo dei termini di prescrizione non si può ignorare la ‘storia criminale’ degli imputati.
Nel caso specifico, ad entrambi era stata contestata la recidiva, ovvero la condizione di chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente. Per uno degli imputati, si trattava di una recidiva specifica, reiterata e commessa entro cinque anni da una precedente condanna (infraquinquennale). Per l’altro, di una recidiva reiterata specifica. Questi elementi, correttamente applicati dai giudici di merito, hanno l’effetto di allungare i tempi necessari per la prescrizione, rendendo il reato ancora perseguibile.
Le Motivazioni: la Genericità rende un ricorso inammissibile
Il secondo pilastro su cui si basava il rigetto dei ricorsi riguardava la qualità degli argomenti presentati. La Corte ha osservato che le doglianze relative alla responsabilità degli imputati erano prive di specificità. In pratica, i difensori si erano limitati a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza contestare in modo puntuale e critico la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non individua vizi specifici nella sentenza precedente è, per sua natura, destinato a diventare un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto penale e processuale. In primo luogo, la recidiva non è un mero dettaglio anagrafico, ma un fattore giuridico con conseguenze concrete e pesanti, come l’allungamento dei termini di prescrizione. In secondo luogo, per accedere al giudizio della Corte di Cassazione è indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le medesime difese già respinte equivale a presentare un ricorso generico, che sfocia inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, l’argomento della prescrizione del reato è stato respinto perché la recidiva contestata agli imputati aveva allungato i termini necessari; secondo, i motivi di appello sulla responsabilità erano generici e si limitavano a ripetere argomenti già valutati e respinti nel giudizio precedente.
In che modo la recidiva ha influenzato la decisione della Corte?
La recidiva è stata decisiva perché ha interrotto e prolungato i termini di prescrizione del reato di ricettazione. Senza considerare questo fattore, il reato commesso nel 2009 sarebbe stato probabilmente prescritto. La Corte ha confermato che la recidiva specifica e reiterata è stata correttamente applicata, impedendo l’estinzione del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per gli appellanti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANGRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME; letta la memoria depositata dalla difesa;
ritenuto, con argomenti comuni ai ricorrenti, che il reato di ricettazione non è prescritto, dovendosi considerare l’effetto, oltre che delle sospensioni del termine, anche della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata al COGNOME e di quella reiterata specifica contestata al COGNOME, siccome correttamente applicate, rispetto al fatto commesso nel 2009;
che i motivi sulla responsabilità sono privi di specificità rispetto a motivazione della sentenza impugnata, che, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha superato le doglianze di nuovo ripetute nei ricorsi (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore