Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 08/04/1972
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto considerato che
il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabili dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pe
manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, fatto corretta applica dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, sulla bas
ricostruzione di fatto in tema di inesistente pericolo di sequele giudi incensurabile in questa sede (p. 4; cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/
COGNOME, Rv. 279492-01. Peraltro, se il verificarsi dell’accadimento nega prospettato fosse attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente,
potrebbe essere sussunto nella più grave fattispecie di estorsione conseguente difetto di interesse del ricorrente alla riqualificazione);
che il secondo motivo (rubricato «III»), con cui si lamenta la violazione d artt. 64, terzo comma, e 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamen
infondato, poiché l’onere argomentativo del giudice di merito sul punto ris congruamente assolto, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità
p. 5, ove si sottolinea, quanto alla recidiva qualificata, l’essere il ricorren di più precedenti penali, di cui uno specifico, espressione di una accen pericolosità sociale, confermata anche dalle ulteriori condanne per reati stessa indole riportate per fatti commessi in data successiva a quelli per procede), di modo, che la presenza di due aggravanti ad effetto speciale imposto l’applicazione del suddetto criterio limitativo rispetto all’ordinaria del concorso tra circostanze da parte del Tribunale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.