Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25894 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TRIESTE il 19/11/1991 NOME nato a UDINE il 19/01/1971
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi – con i quali i ricorrenti si dolg del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento
dell’attenuante del risarcimento del danno in regime di prevalenza e alla determinazione della pena – sono inammissibili, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto d
congrua motivazione, atteso che la Corte territoriale, valorizzando la pletora di furti commess compiuti nonostante l’espiazione materiale delle pene precedenti, indice di impermeabilità e di
una spiccata dedizione a delinquere, ha ritenuto equilibrata, con giudizio non sindacabile, pena inflitta;
Mentre, per ciò che concerne l’avvenuto e solo parziale risarcimento, inidoneo ad integrare gli estremi della diminuente dell’art. 62 n. 6 cod. pen., lo stesso è stato valutato come
considerato, con enunciato ineccepibile, ai fini della concessione delle attenuanti generiche;
Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti si dolgono del viz motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria – è
ab origine inammissibile atteso che non vi è stata formale richiesta in appello di pena sostitutiv – e tanto avrebbe effetto tranciante – ma, di più e in ogni caso, esso si rivela manifestamente infondato, in quanto vi è esauriente motivazione “implicita” del suo rigetto, in sede di trattazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e della concreta pericolosit imputati;
Considerato che il quarto motivo dei ricorsi – con i quali i ricorrenti lamentano il vizio motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva – è altresì inammissibil in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione alla luce del numero e del novero dei precedenti penali, indice chiaro di professionalità e abituali manifestazione di una preoccupante dedizione a delinquere, pienamente compatibile con i caratteri dello status di recidivi;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigli na9Orpore
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Il Presidente