Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 08/09/1994
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che con l’unico motivo di ricorso, si contestano l’omessa
riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto e la mancata conseguente dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo
ex art. 157 cod. pen.;
osservato che il primo profilo è indeducibile poiché riproduttivo di profili di
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla
base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato
nella più lieve ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen., in assenza di riscontri al contraddittorie e tardive ammissioni dell’imputato);
che la doglianza inerente la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che – acclarata la corretta qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non già come furto – il termine prescrizionale non risulta ancora spirato, ostandovi la recidiva reiterata specifica infraquinquiennale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il Con iglier Estensore