Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per resistenza
Un ricorso inammissibile rappresenta uno sbarramento processuale che impedisce l’analisi nel merito di un’impugnazione. La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica nel contesto del reato di resistenza a pubblico ufficiale, delineando i confini della valutazione di legittimità.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due soggetti per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, i due imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della decisione a loro sfavorevole.
L’impugnazione e i motivi del ricorso
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su due principali doglianze:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Contestavano l’affermazione della loro responsabilità penale, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentavano il fatto che i giudici di merito non avessero applicato le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
I ricorsi presentati dai due imputati erano sostanzialmente identici (“sovrapponibili”), sollevando le medesime questioni giuridiche.
La decisione sul ricorso inammissibile della Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha rigettato completamente le richieste dei ricorrenti. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti “manifestamente infondati”. Questa decisione non solo conferma la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche significative per gli imputati, condannati al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo netto le ragioni della propria decisione. In primo luogo, riguardo alla contestazione sulla responsabilità penale, i giudici hanno osservato che i motivi del ricorso non si confrontavano adeguatamente con l’articolato e logico ragionamento della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva, infatti, dato correttamente conto di tutti gli elementi fattuali e giuridici che fondavano la condanna. I ricorsi, quindi, si limitavano a una critica generica senza attaccare specificamente i pilastri motivazionali della decisione di secondo grado.
In secondo luogo, per quanto concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello non censurabile. Quest’ultima aveva giustificato il diniego evidenziando l’assenza di elementi positivi a favore degli imputati e, al contempo, sottolineando l’obiettiva gravità del fatto commesso. In sostanza, per ottenere un beneficio come le attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi negativi, ma occorre la presenza di elementi positivi che il giudice di merito, nel caso di specie, non ha ravvisato.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di Cassazione: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve contenere critiche specifiche e pertinenti contro i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Un ricorso generico o che si limiti a contestare la valutazione dei fatti, prerogativa del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche che fungono da deterrente contro impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono manifestamente infondati, ovvero quando non si confrontano in modo specifico con il ragionamento della sentenza impugnata e appaiono privi di fondamento giuridico.
Perché la Corte ha confermato la mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito perché basata su una motivazione logica: l’assenza di elementi positivi a favore dei ricorrenti e l’obiettiva gravità del fatto commesso giustificavano il diniego del beneficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro ciascuno) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44669 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 19/08/1989 HA) NOME COGNOME nato il 04/05/1982
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18966/24 COGNOME + 1
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con i sovrapponibili ricorsi degli imputati in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso – che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità degli imputati – non si confrontano con l’articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, p. 2 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), a fronte della obiettiva gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024