Ricorso Inammissibile per Resistenza: La Cassazione Sconfessa i Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale. Affrontando un caso di resistenza, la Suprema Corte ha ribadito la necessità di presentare censure specifiche e non meramente ripetitive, delineando chiaramente i confini del proprio giudizio di legittimità. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito di ulteriori spese.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato un individuo per il delitto di resistenza. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando questioni sia sulla sussistenza del reato sia sulla determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi cruciali per comprendere i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
1. Motivi Meramente Riproduttivi e Generici
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso si basava su ‘motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito’. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Corte di Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti, ma di un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. La sentenza di secondo grado, secondo la Corte, aveva già fornito una ‘congrua giustificazione’ sulla responsabilità penale, inclusi gli aspetti della fuga e del divincolamento che configurano il reato di resistenza.
2. Genericità delle Censure sul Trattamento Punitivo
Anche le doglianze relative alla pena sono state giudicate generiche. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base della ‘personalità dell’imputato’ e dell’applicazione della ‘recidiva reiterata’. Aveva inoltre escluso il regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, specificando che queste non costituiscono un diritto automatico dell’imputato, ma richiedono ‘elementi positivi non addotti’ dalla difesa. Poiché il ricorso non ha contestato in modo specifico e argomentato questi punti, limitandosi a una critica generica, è stato ritenuto inammissibile anche su questo aspetto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per cassazione deve essere tecnico, specifico e mirato a denunciare vizi di legittimità. Non può essere una semplice riproposizione delle difese di merito. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Necessità di motivi specifici: Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve evidenziare errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza precedente, non limitarsi a offrire una diversa lettura dei fatti.
2. Onere della prova per le attenuanti: La richiesta di concessione delle attenuanti generiche deve essere supportata da elementi concreti e positivi. La loro mancata concessione, se motivata, non è facilmente censurabile in Cassazione.
3. Conseguenze economiche: La presentazione di un ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna ma anche l’onere di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del condannato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se si fonda su motivi che sono una mera riproduzione di argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti, oppure se le censure sollevate sono generiche e non specificano i vizi di legge o di logica della sentenza impugnata.
Il semplice atto di fuggire e divincolarsi è sufficiente per il reato di resistenza?
L’ordinanza conferma la decisione della Corte d’Appello, la quale ha ritenuto che la condotta di fuga e divincolamento integrasse il delitto di resistenza, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La motivazione della corte di merito su questo punto è stata giudicata congrua e corretta.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No. La Corte chiarisce che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto per l’imputato. La loro concessione richiede che la difesa fornisca elementi positivi a supporto, e il giudice non è tenuto a concederle se tali elementi mancano o se la motivazione per il loro diniego è sufficiente, come nel caso di specie dove è stata considerata la personalità dell’imputato e la recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 17/08/1974
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
78/RG. 37054
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consoli giurisprudenza di legittimità in ordine alla fuga e al divincolamento (si veda, in particolare, 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale pe contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive);
ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo sian generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione l dove menziona la personalità dell’imputato, con applicazione della recidiva reiterata escludendo il regime di prevalenze della circostanze attenuanti generiche che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il marzo 2025.