Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Reato di Evasione
Quando un imputato viene condannato, ha il diritto di impugnare la decisione. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. È fondamentale che i motivi del ricorso siano formulati correttamente, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio in relazione a una condanna per il reato di evasione, sottolineando la differenza tra un valido motivo di diritto e una mera contestazione dei fatti.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una persona condannata dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo la presenza di vizi nella decisione impugnata.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha ritenuti non validi per un giudizio di legittimità. Il problema centrale risiedeva nella natura delle argomentazioni: esse sono state definite ‘puramente assertive’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione della sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio deciso dai giudici di merito, senza però indicare specifiche violazioni di legge o difetti procedurali.
Questo tipo di doglianze non è ammesso in Cassazione, il cui ruolo non è quello di riesaminare le prove e i fatti (come farebbe un tribunale di primo o secondo grado), ma unicamente di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere le conseguenze economiche della sua iniziativa processuale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. I giudici della Cassazione hanno chiarito che i motivi addotti dal ricorrente erano ‘puramente assertivi della esistenza di vizi’, ossia affermazioni generiche che contestavano il merito della decisione senza individuare un errore di diritto. Tali motivi non sono consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione. La Corte, pertanto, non è neppure entrata nel merito delle contestazioni, fermandosi a un giudizio preliminare sulla loro ammissibilità.
Le Conclusioni
La conclusione pratica di questa vicenda è duplice. In primo luogo, la condanna per il reato di evasione è diventata irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata per redigere un ricorso in Cassazione, che deve essere fondato su precise questioni di diritto e non su una generica insoddisfazione per l’esito dei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso contro la condanna per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘puramente assertivi’, cioè si limitavano a contestare la valutazione dei fatti e la responsabilità senza sollevare questioni di legittimità (errori nell’applicazione della legge), che sono le uniche che la Corte di Cassazione può esaminare.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso ‘non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità’?
Significa che il tipo di argomentazioni presentate, focalizzate sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione della colpevolezza, non rientrano tra quelle che la Corte di Cassazione è autorizzata a valutare. La Corte può solo giudicare se la legge è stata applicata correttamente, non se i fatti sono stati accertati nel modo giusto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMMONE NOME NOME a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di affermazione della responsabilità e trattamento sanzioNOMErio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delj.a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere elatore
Così deciso il n ottobre 2024