Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Benevento il DATA_NASCITA;
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avverso la sentenza in data 10/11/2023 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni trasmesse in data 26/6/2024 dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e la memoria inoltrata il 5/7/2024 con cui l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6/10/2022, il Tribunale di Benevento ritenne COGNOME NOME responsabile del reato di dichiarazione infedele e, concesse le attenuanti generiche, la condannò alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con pena sospesa. Furono inoltre applicate le sanzioni accessorie previste dall’art. 12 d.l.vo n. 74/2000 per il periodo di anni uno e mesi quattro, disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca dei beni di NOME per un valore corrispondente al profitto di reato, pari ad C 223.624,78.
Con sentenza in data 10/11/2023, la Corte d’appello di Napoli rideterminò la pena ad anni uno di reclusione riducendo alla medesima durata le pena accessorie, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge per “inosservanza o erronea applicazione dell’art. 21 del d.l. 78/2010”. Ha sostenuto che lo spesometro dell’anno 2013 utilizzato per determinare il volume di affari della società RAGIONE_SOCIALE, da lei amministrata, “così come allegato al P.V.C.”, era un “semplice aggregato di cifre” che non era stato oggetto di alcuna verifica da parte della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, avendo i militari escussi come testi ammesso di non aver svolto alcuna indagine. Ha, inoltre, sostenuto che “nei dati dello spesometro” erano state “inserite fatture relative ai periodi di imposta precedenti” in violazione dell’art. 21 del d.l. 78/201, “nell’ambito” del quale “le fatture devono essere indicate secondo un criterio legato alla registrazione del documento” e non alla data di emissione.
Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione dell’art. 157 cod. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che il reato era stato commesso “prima dell’entrata in vigore del Decreto Fiscale (d.l. 26/10/2019)” e, quindi, risultando “le nuove disposizione introdotte con l’art. 39 del d.l. … destinate ad avere efficacia sol dopo la conversione in legge del decreto…, la fattispecie in esame contestata…si prescrive in 7 anni e 6 mesi”.
Con l’ultimo motivo, ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che il reato era giunto a consumazione il 30/9/2014 per cui non poteva essere disposta la confisca per equivalente, risultando l’art. 578 bis cod. proc. pen. applicabile ai soli reati commessi dopo il 6/4/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato in premessa che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
La Corte d’appello ha confermato il giudizio di responsabilità rilevando che lo “spesometro integrato” è “uno strumento attendibile in quanto include operazioni imponibili, nel caso cessioni di merci, che gli stessi soggetti imponibili comunicano all’anagrafe tributaria, quindi, non si basa su mere presunzioni ma su dati registrati alla luce della documentazione contabile dei clienti della società oggetto di accertamento”. Ha, quindi, rilevato che non poteva essere assegnata rilevanza alcuna alla consulenza di parte non essendo stato il collegio messo in condizione di verificare quanto registrato sul libro mastro e sul partitario della RAGIONE_SOCIALE, le cui annotazioni erano stati valorizzate dal consulente per invalidare i dat fondanti la condanna. Ha, infine, osservato che le eccezioni relative al mancato
raggiungimento della soglia di rilevanza penale erano smentite dalle verifiche eseguite dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso contrappone alle valutazioni dei giudici di merito censure generiche prive di qualsivoglia riferimento a specifiche risultanze istruttorie.
Si denuncia la violazione di legge sostanziale ma poi si finisce per contestare che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee a consentire di ricostruire la vicenda in termini tali da ricondurla al paradigma legale. E’ utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 60 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merit – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore (Sez. 2, n. 25825 de 28/2/2024, COGNOME).
Anche sotto il profilo del vizio di motivazione, comunque, le doglianze difensive risultano inammissibili confrontandosi solo apparentemente con le argomentazioni della Corte d’appello. Non è dato comprendere, infatti, perché i dati inviati dai clienti della società amministrata dall’imputata sarebbero privi di valenza significativa e quali sarebbero le prove, il cui contenuto era stato travisato, che dimostravano che i giudici di merito avevano dato rilievo a verifiche che la Guardia di RAGIONE_SOCIALE non aveva mai svolto.
La censura relativa alla violazione dei criteri di imputazione delle fatture agli ann d’imposta risulta aspecifica in quanto, a fronte di una motivazione che spiegava il rigetto del motivo di appello con cui si eccepiva “il mancato raggiungimento della soglia di punibilità” rilevando che la doglianza difensiva era affidata ad asserzioni apodittiche, il ricorso risulta affetto dalla medesima genericità sanzionata dalla corte territoriale essendo privo di qualsivoglia indicazione in ordine alle fatture che erano state erroneamente computate, all’incidenza che le medesime avevano avuto sull’imponibile ritenuto e alle fonti di prova che fondavano l’allegazione difensiva.
Inammissibile perché aspecifico risulta anche il secondo motivo d’impugnazione, non spiegando il ricorso perché le modifiche introdotte dal d. I. n. 124 del 2019 determinerebbero inapplicabilità alla violazione in esame, comportante una evasione d’imposta ben superiore alla soglia di C 150.000,00 richiesta dall’art. 4 d.lgs 74/2000, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dall’art. 39 d.l. n. 124 del 2019, del termine di prescrizione di dieci ann essendo già vigente alla data di consumazione del reato il comma 2 dell’art. 17 d.lgs. 74/2000.
Il punto della decisione relativo alla confisca non risulta essere stato attinto dall’appello – tanto è vero che nella sentenza impugnata non se ne fa alcuna menzione e il ricorrente non contesta il riepilogo dei motivi di appello inserito nel provvedimento- ed, è, pertanto, inammissibile. Secondo l’orientamento di questa
Corte, condiviso dall’odierno Collegio, “in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebb stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame” (Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 256631; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 3, n. 27256 del 23/7/2020, COGNOME, Rv. 279903 – 01). La doglianza, inoltre, risulta manifestamente infondata. L’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 201 n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamat dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogato dall’art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, fanno sì che la nuova previsione possa trovare applicazione al delitto oggetto della sentenza impugnata, essendo il medesimo giunto a consumazione in epoca successiva al 1 0 .1. 2008 ( Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386; conf. Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383). Le considerazioni innanzi esposte circa l’infondatezza del motivo prospettante l’estinzione del delitto per prescrizione rendono, infine, inconferenti i riferimen all’art. 578 bis cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la sterilizzazione, ai fini della prescrizione, del decorso del tempo successivo alla data della pronuncia impugnata e, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, avvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassp delle ammende.
Roma, 12/7/2024