Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Fatture False
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di reati tributari. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da non commettere quando si impugna una sentenza.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Secondo le sentenze dei primi due gradi di giudizio, l’imputato aveva utilizzato documenti fiscali falsi per abbattere l’imponibile e, di conseguenza, le imposte dovute.
La difesa dell’imprenditore aveva sostenuto che le operazioni fossero reali e che i pagamenti fossero stati effettuati in contanti a un subappaltatore. Tuttavia, le corti di merito avevano ritenuto questa versione non provata, sottolineando anzi l’assenza di qualsiasi riscontro oggettivo. Le indagini avevano dimostrato che la società subappaltatrice era una mera ‘scatola vuota’, priva di mezzi, personale e organizzazione per eseguire i lavori fatturati, e la sua presenza in cantiere era stata smentita.
L’Appello e i Motivi del Ricorso inammissibile in Cassazione
Di fronte alla condanna confermata in appello, l’imprenditore ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi dell’impugnazione si basavano su una presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione. In sostanza, la difesa lamentava che i giudici di merito avessero fondato la loro decisione solo sulle prove a carico, ignorando gli elementi a favore dell’imputato, come la tesi del pagamento in contanti.
L’obiettivo del ricorso era chiaro: indurre la Suprema Corte a una rilettura alternativa delle prove, contrapponendola a quella, a loro dire errata, dei giudici di merito. Questa strategia, tuttavia, si è scontrata con i paletti invalicabili del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. Non affrontava in modo specifico e completo la complessa motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a criticarne alcuni aspetti in modo parziale, senza considerare l’intero quadro probatorio che aveva portato alla condanna.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, l’impugnazione è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha chiarito che il tentativo di ottenere una ‘rivisitazione delle risultanze istruttorie’ non è ammissibile in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo di verificare che la decisione dei giudici di merito sia immune da errori di diritto e sorretta da una motivazione logica e coerente. Nel caso di specie, la valutazione delle prove era stata ritenuta ‘pienamente razionale’ e non ‘manifestamente illogica’, e pertanto non poteva essere riesaminata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità, che comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o illogicità palesi nella motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Qualsiasi impugnazione che cerchi di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile per due motivi principali: era generico, in quanto non considerava tutti gli elementi della sentenza impugnata, ed era manifestamente infondato, poiché mirava a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un ricorso non può mirare a una ‘rivisitazione delle risultanze istruttorie’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come documenti, testimonianze, ecc.) per formarsi una propria convinzione sui fatti. Il suo compito è solo quello di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un appello viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA COGNOME il 29/08/1960
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME (dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000), mediante il quale sono stat denunciate la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della dichiarazione di responsabilità, che sarebbe stata fondata sulla considerazione delle sole prove a carico e non anche di quelle della difesa, dalle quali sarebbe emerso il pagamento a mezzo di contanti del corrispettivo delle fatture giudicate afferenti a operazioni inesistenti, è inammissibile, si per la sua genericità, essendo privo di considerazione di tutti gli elementi di prova e del complesso della motivazione della sentenza impugnata; sia a causa della sua manifesta infondatezza, essendo volto a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, essendo fondata su una valutazione pienamente razionale delle risultanze istruttorie (essendo stata sottolineata la mancanza di riscontri univoci in ordine all’a prassi di pagare in contanti i corrispettivi dovut subappaltatore NOME, di cui è stata smentita la presenza nel cantiere e che non possedeva neppure l’organizzazione di mezzi e personale per poter eseguire i lavori di cui alle fatture), come tale non suscettibile di riconsiderazione e rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente