Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso, che ha visto il rigetto di un appello, offre lo spunto per analizzare le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando si contestano reati contro il patrimonio come la rapina.
I fatti del caso: la condanna per rapina aggravata
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina aggravata commessa in concorso. La difesa, non accettando la qualificazione giuridica del fatto, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte. L’obiettivo era ottenere una derubricazione del reato da rapina a furto aggravato, una fattispecie meno grave con conseguenze sanzionatorie più lievi.
I motivi del ricorso e il tentativo di riqualificazione
La difesa ha basato il proprio ricorso su quattro motivi, tutti volti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dalla Corte d’Appello. In sostanza, si sosteneva che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a configurare il reato di rapina, ma piuttosto quello di furto aggravato. Secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva errato nell’interpretare le risultanze probatorie, proponendo una valutazione alternativa delle stesse.
La decisione sul ricorso inammissibile della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il ruolo della Corte di legittimità. I giudici hanno sottolineato come tutti i motivi presentati non fossero ammissibili in quella sede.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorrente non stava lamentando una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma stava, di fatto, chiedendo ai giudici di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda. L’appello si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, offrendo una lettura alternativa delle prove.
Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione corretta e coerente, spiegando in modo logico e giuridicamente fondato perché i fatti costituissero il reato di rapina, evidenziando la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, come la minaccia (elemento oggettivo) e il dolo specifico (elemento soggettivo).
Le conclusioni
La pronuncia conferma che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un tentativo di superare questi confini. Per avere successo in Cassazione, è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio grave nella motivazione della sentenza, non semplicemente proporre una diversa interpretazione delle prove. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna per rapina aggravata.
Quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza, si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Qual è l’elemento che distingue la rapina dal furto secondo la decisione?
La decisione, confermando la valutazione dei giudici di merito, sottolinea che nel caso di specie erano presenti tutti gli elementi costitutivi della rapina, menzionando specificamente l'”elemento oggettivo della minaccia”, che è l’elemento chiave che differenzia la rapina dal furto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). La sentenza di condanna impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che tutti e quattro ì motivi di cui si compone il ricorso, con i quali la difesa si duole della dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di rapina aggravata, commessa in concorso, e della mancata riqualificazione della stessa nella fattispecie di furto aggravato, non sono formulati in termini consentiti in sede di legittimità in quanto, oltre a riproporre profili di censura gi prospettati con l’atto d’appello e congruamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), sono tutti egualmente tesi a ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti, un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, prefigurando, dunque, un’alternativa valutazione delle stesse – da contrapporre a quella effettuata in sede di merito -, finendo così per contestare il decisum cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado che, invero, mantenendo fede ai principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati concordi nel ravvisare, nel caso di specie, oltre ai requisit
h
dell’art. 110 cod. pen., l’insussistenza dei presupposti del furto aggravato e la presenza; invero, di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto al ricorrent quali l’elemento oggettivo della minaccia e l’elemento soggettivo del dolo specifico, con un’argomentazione del tutto priva di vizi logici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.