Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30652 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VALLERMOSA il 29/11/1965
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’Il giugno 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Rimini il 26 ottobre 2022 rideterminato in 1 anno e 6 mesi di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME ritenuto colpevo reato di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A); fatto commesso in Coriano settembre 2014 in relazione all’annualità 2013, essendo stato il medesimo reato dichiarat estinto per prescrizione in secondo grado con riferimento alle condotte commesse, rispettivamente, il 30 settembre 2012 (annualità 2011) e il 30 settembre 2013 (annualità 2012)
Letta la memoria del 25 marzo 2025, con la quale l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiduc di Airi, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma “del giudizi colpevolezza del ricorrente, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della viola legge, è manifestamente infondato, in quanto, oltre ad essere ripropositivo di profili di cen già puntualmente vagliati e disattesi dai giudici di merito, è volto a prefigurare una rivalut alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’a ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 2, 3 e 4 della sentenza impu hanno valorizzato gli elementi cristallizzati, all’esito delle relative acquisizioni documenta avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che non hanno trovato serie smentite ex adverso, e ciò anche rispetto all’esistenza di eventuali operazioni passive e di costi non regist
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione dell attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali a carico dell’imputato reiterazione delle omissioni degli adempimenti fiscali (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di mer che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11 dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Romani aprile 2025.