Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame dichiara un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, offrendo spunti chiari su come debba essere strutturato un valido motivo di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato sulla presunta mancanza di prove riguardo alla tipologia e alla quantità della sostanza illecita, elementi cruciali per determinare la responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla struttura e sul contenuto del ricorso stesso. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’appellante presentavano due vizi insanabili.
Ripetitività delle Censure
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In pratica, la difesa si è limitata a ripresentare le stesse argomentazioni, sperando in un esito diverso, senza però introdurre nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello.
Genericità del Ricorso e Mancato Confronto
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘obiettivamente generico’. L’appellante non ha instaurato un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nel ragionamento della Corte d’Appello, si è limitato a proporre una propria, diversa, valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, il cui compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza è un chiaro promemoria del ruolo della Corte di Cassazione. Essa è un ‘giudice di legittimità’, non ‘di merito’. Ciò significa che il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Sollecitare una ‘diversa valutazione delle prove’ o una ‘diversa ricostruzione dei fatti’, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere alla Cassazione di svolgere un compito che non le compete. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione l’errore di diritto commesso dal giudice precedente, non semplicemente esprimere un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso per cassazione con estrema perizia tecnica. Non è sufficiente essere convinti dell’innocenza del proprio assistito; è necessario tradurre questa convinzione in motivi di ricorso che denuncino vizi specifici di legittimità della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’impugnazione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso la somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente ripetitivo di argomentazioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio e perché era generico, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2862 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24656/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, ala mancanza di prova ordine al tipo e alla quantità di sostanza stupefacente;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettivam generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.