Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 31/08/1975
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 30 maggio 2022 dal Tribunale di Pescara che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.350 di multa per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso formulando tre motivi: con il primo lamenta mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell’Avallone; con il secondo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, co.5 D.P.R. 309/1990; con il terzo, violazione di legge vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio che non ha tenuto conto della attuale condizione dell’imputato, che è completamente cambiato rispetto all’epoca dei fatti, assai risalenti nel tempo e che si pongono in stridente contrasto con la finalità rieducativa della pena.
Letta la memoria depositata dal difensore, ad avviso di questo Collegio, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
3.1 Il primo motivo è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. La pronuncia di responsabilità penale a carico di COGNOME è stata confermata in secondo grado, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. La vicenda è stata dettagliatamente ricostruita dalla Corte di appello (pag. 6), che ha messo in evidenza l’accordo raggiunto tra COGNOME ed il COGNOME e desunto dalle numerose intercettazioni telefoniche nonché dagli sms, al fine di incontrarsi il giorno a cui risale il fatto oggetto dell’imputazione (27.03.2007). I giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede.
3.2 Il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 6). La Corte nega il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui a comma quinto dell’art. 73, D.P.R. 309/1990, valorizzando in particolare l’ingente quantità dello stupefacente e la qualità dello stesso, oltre agli ulteriori element emersi nella fattispecie concreta (i mezzi e le modalità dell’azione) idonei a ritenere il fatto di particolare allarme sociale. La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia pe
l’applicazione che per l’esclusione dell’art. 73, comma 5, d.P . R. n. 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azio
(mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr. Sez.6, n.
45694 del 28/09/2016, Rv. 268293; Sez. 6, n.27809 del 05/03/2013 Rv.255856;
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
3.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché volto a prefigurare un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento
impugnato. A riguardo, è opportuno ricordare che, in punto di pena, il giudice esprime un giudizio di fatto estraneo al sindacato di legittimità, purché non sia contraddittorio
e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi di cui all’art. 133 cod.pen. La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri
discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui
il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 21294 d 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricQrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila& versar alla Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025.