Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Appropriazione Indebita
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi per cassazione e ribadisce principi consolidati in materia di procedibilità dell’azione penale. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per appropriazione indebita, delineando con chiarezza i limiti del sindacato di legittimità e le ragioni per cui i motivi di impugnazione sono stati rigettati. Analizziamo i punti salienti della decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a tre principali motivi:
1. Mancanza della condizione di procedibilità: Si sosteneva che la querela fosse stata sporta in assenza di una procura speciale valida, rendendo l’azione penale improcedibile.
2. Vizio di motivazione: Veniva contestata la ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato (il dolo), ritenendo la motivazione della sentenza d’appello carente.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia l’eccessività della pena inflitta.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso.
Analisi della Corte e i motivi del ricorso inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi proposti, giudicati sotto diversi profili non meritevoli di accoglimento.
La Validità della Querela del Legale Rappresentante
Il primo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato: una procura che conferisce al legale rappresentante di una persona giuridica il generico “potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria” è pienamente valida ed efficace anche per sporgere querela. Non è necessaria una menzione esplicita di tale facoltà. I giudici di appello avevano correttamente applicato tale principio, riconoscendo la validità della querela sporta in nome della società danneggiata.
La Reiterazione dei Motivi e l’Aspecificità del Ricorso
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, è stato giudicato reiterativo e aspecifico. La Cassazione ha evidenziato come l’imputato si fosse limitato a riproporre le medesime doglianze già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni precise e concludenti fornite dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva già offerto una motivazione esaustiva, basata sulle risultanze processuali, per dimostrare la responsabilità penale. La semplice riproposizione di tesi già respinte rende il ricorso aspecifico e, quindi, inammissibile.
I Limiti del Giudizio di Legittimità sulle Attenuanti
Infine, anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha ricordato che la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è, come nel caso di specie, giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile. La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione negativa evidenziando elementi sfavorevoli come la gravità del fatto e i plurimi precedenti penali dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti o ripropone acriticamente le stesse argomentazioni già respinte. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse individuato reali vizi di legittimità nella sentenza impugnata, ma avesse solo cercato una rilettura del materiale probatorio a lui più favorevole, operazione preclusa in questa sede. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di tale inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma tre concetti fondamentali per chi si approccia al giudizio di Cassazione: 1) la validità di una querela sporta sulla base di una procura generale ad litem; 2) la necessità di formulare motivi di ricorso specifici che si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata, evitando mere ripetizioni; 3) l’insindacabilità delle valutazioni di merito del giudice, come quelle sulle attenuanti, se sorrette da una motivazione logica e coerente. Per gli operatori del diritto, è un monito a costruire ricorsi solidi, focalizzati su autentiche questioni di diritto, per evitare la severa sanzione dell’inammissibilità.
Quando è valida la querela presentata dal legale rappresentante di una società?
Secondo la Corte, la querela è valida anche quando la procura conferisce al legale rappresentante un generico “potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria”, senza che sia necessario menzionare esplicitamente il potere di sporgere querela.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile se è reiterativo?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Tale comportamento lo rende aspecifico.
La Corte di Cassazione può annullare la decisione di un giudice che nega le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può rivedere tale decisione se la motivazione del giudice di merito è giuridicamente corretta e priva di vizi logici o contraddizioni. La valutazione si basa su elementi come la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità sul presupposto che la querela sia stata proposta in assenza di procura speciale è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui è valida la procura che conferisca al legale rappresentante di una persona giuridica il “potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria” in nome e per conto della società (vedi Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01), correttamente affermando che la procura in atti, ha attribuito al COGNOME ed al COGNOME il potere di sporgere querela per le condotte di cui al capo di imputazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.
considerato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile -vedi pag. 5- che ha evidenziato la gravità del fatto, i plurimi precedenti del COGNOME e l’assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena (vedi Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024