Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Il caso, relativo a un reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, evidenzia l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando di riproporre questioni di fatto già decise nei gradi di merito.
I Fatti del Caso: La Condanna per Uso Indebito di Strumenti di Pagamento
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La decisione dei giudici di merito si basava su prove ritenute inequivocabili: le riprese di una telecamera di videosorveglianza e il successivo riconoscimento effettuato da personale militare.
Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla prova della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente giustificato il loro convincimento sulla sua colpevolezza.
L’Analisi della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo presentato era del tutto generico e non specifico. Anziché confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già discusse e ritenute infondate nel giudizio d’appello.
La Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’appello del ricorrente, invece, mirava a introdurre una ‘lettura alternativa del merito’, proponendo una diversa valutazione delle prove video e del riconoscimento, un’operazione non consentita in questa sede.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, si è ribadito che il motivo di ricorso deve essere specifico, cioè deve indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Nel caso di specie, il ricorso era meramente riproduttivo di argomentazioni già vagliate e respinte, senza aggiungere nuovi elementi di critica alla logica della decisione della Corte d’Appello. I giudici del gravame, infatti, avevano fondato la loro decisione su argomenti logici e giuridici corretti, valorizzando la prova inequivocabile rappresentata dal video e dal riconoscimento. Tentare di rimettere in discussione il valore di tali prove equivale a chiedere un nuovo giudizio di fatto, precluso alla Corte di Cassazione. A sostegno di questa posizione, la Corte ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali che sanciscono l’inammissibilità dei ricorsi privi di specificità e di quelli che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio.
le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato a denunciare vizi di legittimità, non un pretesto per tentare di ottenere una revisione completa del processo. La genericità e la ripetitività dei motivi non solo non portano al risultato sperato, ma aggravano la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, si limitava a ripetere argomenti già discussi e respinti in appello e tentava di proporre una nuova valutazione delle prove, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna?
Le prove ritenute decisive e inequivocabili sono state le riprese di una telecamera di videosorveglianza e il riconoscimento dell’imputato da parte dei militari operanti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40319 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di indebito utilizzo di strumenti d pagamento, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sulle prove del concorso dell’imputato nel reato contestato anche considerata la prova inequivoca rappresentata dalla ripresa della telecamera di video sorveglianza e dal riconoscimento operato dai militari operanti) in mancanza di confronto con la motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) ed al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01) ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso, in data 4 novembre 2025
La Cons. est. GLYPH
La Presidente