Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7650 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 06/12/1979
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore’NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/20 successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avv la sentenza della Corte di Appello di Roma in epigrafe indicata, che ha confermato il giud penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Viterbo in ordine al rea agli artt. 81 cpv., 61 nn. 7 ed 11, 646 cod. pen., per essersi appropriato della somm 117.200,00, quale provento della cessione di un immobile in favore dello stesso COGNOME che era stata depositata su conto corrente del venditore, il suo amico COGNOME NOME, bonifici effettuati in suo favore grazie alla disponibilità del dispositivo che consente l’e di operazioni bancarie via web.
Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione:
1.1. Violazione di legge, per erronea applicazione degli artt. 646 cod. pen. e 192 cod pen. per essersi fondato il giudizio della Corte territoriale unicamente sul racconto i della persona offesa, asseritamente riscontrato da elementi che, però, ad avviso del ri “nulla hanno a che vedere con la veridicità o meno del racconto della persona offesa”, q dazione di due assegni dello COGNOME in favore del COGNOME e la sottrazione della som 117.200,00 dal conto corrente di questo. Si assume, quindi, l’inverosimiglianza del raccont persona offesa, secondo il quale questo avrebbe dovuto ristrutturare un’abitazione con proveniente da un mutuo e simulare quindi una vendita, esponendosi a rischi sebbene la fosse agibile, tanto da superare la verifica del perito della banca, mentre lo COGNOME assunto senza motivo l’alto rischio di acquistare in maniera fittizia un appartamento vinco ad anni di pagamenti rateali, per poi alienarlo in seguito al Filesi.
1.2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove ha ritenuto pro responsabilità del ricorrente sulla base di elementi che, invece, provavano solo la materi fatti senza nulla rappresentare in ordine all’effettivo animus dei soggetti coinvolti nel ed agli accordi realmente presi tra imputato e parte civile.
Con requisitoria scritta del 4/11/2024 il Pubblico Ministero, nella persona del So Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazi legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Premesso, infatti, che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittim poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichia e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimo U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 – 01), deve rilevarsi che la sentenza impugnata, un percorso argomentativo privo di vizi logici, ha evidenziato come il giudizio di responsabilità dello COGNOME non si fonda soltanto sulle dichiarazioni della perso
comunque ritenute attendibili perché logiche e lineari, ma anche su puntuali riscontri che hanno ricevuto dalla documentazione allegata alle sue denunce e dalle indagini effettuat Guardia di Finanza, riferite in dibattimento: dal contratto di compravendita dell’immobil si tratta emerge, infatti, che al momento del rogito lo COGNOME aveva consegnato al F assegni bancari dell’importo complessivo di 138.000,00 euro, versati dalla persona off suo conto corrente, come è emerso dall’estratto conto e dalle dichiarazioni dei dipenden banca. Da tale conto, però, erano stati effettuati prelievi per euro 117.200,00 tramite o di “home banking” poste in essere da un’utenza mobile riferibile alla moglie del ricorren un’occasione, alla madre dello stesso, circostanze ritenute riscontrare l’assunto dell offesa dì non aver mai ricevuto la chiave per le operazioni “home banking”, atteso anche conto corrente inizialmente indicava il domicilio della persona offesa, ma poi tale indir stato modificato con l’indicazione di un nuovo domicilio corrispondente a quello dei genit ricorrente.
Il ricorso non si confronta in alcun modo con tali chiari e convergenti elementi di fa incorrendo nel vizio di aspecificità, dovendo questa essere apprezzata non solo sotto il della genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fonda dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. p all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, 237596).
fl ricorrente, inoltre, senza fornire alcuna plausibile spiegazione dell’appropriazi somme provenienti dal conto corrente della persona offesa, con entrambi i motivi di rico limita a prospettare una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della deci esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riserv esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimi prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle r processuali (Sez. Un., 30/4/ 1997, n. 6402, Ftv. 207944). Ciò in quanto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diver sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzia imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglian “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparaz dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pe a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Del pari, deve ritenersi inammissibile anche il motivo con il quale viene prospett violazione del secondo comma dell’art. 192 cod. proc. pen., sotto il profilo dell’asserito precisione e concordanza degli elementi a carico del ricorrente, non solo perché la prospet del ricorso non si confronta con gli elementi di riscontro al racconto della persona o anche perché anche le sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno ribadito inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., an relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissi doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme pro stabilite a pena di nullità. (Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020,Rv. 280027 – 04).
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – appare evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024
L’estensore
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Il Presidente