Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37274 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20/02/2025, visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 20/02/2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo del 17/01/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXX in ordine ai reati di cui agli articoli 572 (capo A), 609bis (capo B) cod. pen., 582-585 cod. pen. (capo C, limitatamente ai fatti commessi in data 26/11/2015 e 13/02/2018) alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, oltre alle pene accessorie come per legge, mentre aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al delitto di cui all’articolo 582 (limitatamente ai fatti occorsi in data 29/03/2014 e 23/01/2015), concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta in anni 4 e mesi 6 di reclusione, con conferma nel resto.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo censura vizio di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo censura mancanza e vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia, nonchØ travisamento della prova, avendo considerato alcuni testimoni come diretti percettori delle condotte dell’imputato, mentre erano solo testi de relato . La sentenza di primo grado, come si era contestato con i motivi di appello, non aveva poi considerato una serie di testimoni diversi dai familiari della persona offesa, i quali avevano dichiarato di non aver mai udito la persona offesa riferire nulla in merito a patita violenza domestica.
2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza e vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale, senza considerare le contraddizioni in cui Ł incorsa la persona offesa e la circostanza che si era dedotta l’assenza di un rapporto sessuale completo.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell’articolo 62bis cod. pen. per non avere concesso le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Il ricorso Ł inammissibile.
– Relatore –
Ord. n. sez. 15278/2025
CC – 31/10/2025
R.G.N. 20162/2025
3.1. I primi tre motivi sono inammissibili in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, si limitano a reiterare doglianze motivatamente respinte dalla Corte territoriale alle pagine 5-8 della sentenza gravata (a pagina 6 si destituisce di fondamento la censura relativa alla discordanza circa i due rapporti completi, ritenuta priva di rilievo, stante la attendibilità complessiva del narrato, supportato da numerosi riscontri indicati a pag. 7, anche de visu , quale la testimonianza della sorella della persona offesa, da cui discende l’inammissibilità del dedotto travisamento – e da documentazione medica, mentre a pagina 8 si dà conto dell’abitualità della condotta maltrattante) e sollecita a questa Corte una mera rivalutazione del quadro probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità in quanto propone una differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate concordemente dai due giudici del merito.
Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01).
3.2. La quarta doglianza Ł inammissibile. Come noto, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( ex multis , v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01). La Corte territoriale giustifica il mancato riconoscimento delle generiche nella massima estensione (pag. 8) alla luce della reiterazione nel tempo delle condotte, elemento non irragionevole nØ censurabile in questa sede.
Non può quindi che concludersi per l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.