Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17523 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
NOME NOME nato a San Giovanni Rotondo il 22/09/1984,
COGNOME NOMECOGNOME nato a Manfredonia il 26/01/1961;
Pastore NOMECOGNOME nato a Manfredonia il 21/02/1953,
avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 16/05/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME che ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza del 18/01/2024, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di arresto ed euro 20.000 di ammenda, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di mesi 10 di arresto e 15.000 euro di ammenda, per il reato di cui all’artic 8 d. Igs. 202/2007, così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’articolo 4 del me
decreto e dichiarata assorbita nel reato riconosciuto la contravvenzione di cui all’articolo cod. pen..
Con sentenza del 16/05/2024, la Corte di appello di Campobasso riformava la sentenza di primo grado e, riqualificato il fatto nella contravvenzione di cui all’articolo 9 de 202/2007, applicava la pena di 12.000 euro di ammenda a NOME e di euro 10.000 a Prencipe Lorenzo e Ognissanti Giuseppe.
Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite il comune difensore, ricorso congiunto per cassazione.
3.1. Con il primo motivo deducono violazione dell’articolo 192, in relazione all’articolo lettere b) ed e), cod. proc. pen., per cattivo utilizzo dei criteri di valutazione della prova i
La colpevolezza è stata desunta da: presenza di nafta nel luogo ove era ormeggiata la nave «NOME»; chiazza più grande di detta nafta proprio presso la suddetta imbarcazione; esame delle sentine delle altre barche, in cui non fu rinvenuta presenza di nafta; impediment al controllo da parte dell’equipaggio della «NOME»; la presenza di nafta nella s macchine e nella sentina della barca; le «strane» manovre eseguite dall’equipaggio al fine d generare moti ondosi per disperdere il gasolio in acqua e nascondere lo sversamento al personale della Capitaneria di Porto; la presenza di un tubo flessibile di recente sostituzione; l’incongru tra nafta consumata e nafta imbarcata.
Con l’atto di appello si era contestata l’unidirezionalità delle indagini, nonché l’omes comunque errata valutazione della deposizione dell’ausiliario di p.g. che era stato incaricato verificare le condizioni del battello, il quale aveva evidenziato la presenza di un tubo di re ma non recentissima installazione (15 giorni), che era peraltro un mero tubo «di ritorno», p cui, per poter sversare nafta, il motore avrebbe dovuto essere acceso. Si evidenziava altresì l presenza di chiazze di gasolio nel porto di Termoli anche nei giorni successivi al fatto, quanto «NOME» era già tornata a Manfredonia.
Quanto al Pastore, si chiedeva l’assoluzione, non essendo lo stesso proprietario del mezzo e non essendo la sua condotta stata ripresa dalle telecamere delle imbarcazioni circostanti.
Si era anche chiesto, in sede di memorie, il riconoscimento allo stesso della seconda sospensione condizionale della pena.
La Corte territoriale ha accolto il motivo relativo al consumo di gasolio ma ha rigettat altre censure, sulla base della valorizzazione, non effettuata dal primo giudice, dei filma videosorveglianza della imbarcazione «NOME Pio», ormeggiata accanto alla «NOME Madre».
I ricorrenti contestano il ragionamento induttivo seguito dalla sentenza impugnata ritenendo che il riferimento alla attività riparativa/manutentiva sia stato errato e frutto scorretto utilizzo della prova logica (v. pag. 6-14 del ricorso), ipotizzando una ricostru «alternativa» dei fatti (pag. 8)
3.2. Con il secondo motivo deducono violazione dell’articolo 113 cod. pen. in riferimento al posizione di NOME NOME, che è in pensione dal 2019 e nel caso di specie si è limitato pulirsi le mani.
3.3. Con il terzo motivo lamentano la mancata concessione al solo Pastore NOME della sospensione condizionale della pena, ritenuto ingiustamente immeritevole del beneficio, posto che lo stesso, essendo in pensione, non ha più contatti con il mondo della navigazione.
3.4. Con il quarto motivo lamentano la mancata remissione in termini per proporre richiesta di obiezione a seguito della riqualificazione del fatto.
3.5. Con il quinto motivo invocano una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione essendo la stessa maturata in data 27 agosto 2024.
In data 14.03.2025 l’Avv. NOME COGNOME per i ricorrenti, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e insisteva per l’accoglimen dei ricorsi.
Quanto alla prima censura, evidenzia che, a differenza di quanto sostiene il P.G., essa non costituisce una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, ma evidenzia specif vizi logici nel percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello di Campobasso, la quale ha
omesso di valorizzare la prova tecnica diretta fornita dal consulente della Procura;
ignorato e/o travisato il valore probatorio della persistenza dell’inquinamento dopo partenza dell’imbarcazione;
utilizzato un ragionamento presuntivo in presenza di una prova diretta contraria.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di censura è doppiamente inammissibile.
2.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come non sia consentito il motivo con cui deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di pro acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze conne motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono ess superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte i consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027).
Difatti, la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudiz cui all’art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l’inosservanza delle suddette
disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come ric dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Se 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027).
La dedotta violazione di legge è pertanto inammissibile.
2.2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la censura è inammissibile in quanto, in pri luogo, costituisce una pedissequa reiterazione di analoga censura formulata con l’atto di appell cui la Corte territoriale risponde, confutandola, in modo non manifestamente illogico contraddittorio alle pagine 4-8, in cui evidenzia come la doglianza non si confronti affatto co «cristalline» evidenze probatorie, di seguito riportate nella parte motiva della sente (ricapitolate dallo stesso ricorrente nel primo motivo di ricorso) e correttamente consider secondo i criteri di valutazione della prova logica.
2.3. In secondo luogo, il motivo sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e propone – esplicitamente – una ricostruzione «alternativa» della vicenda, consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 28337 – 01) al di fuori dell’angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorie motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie, alla luce delle sovraesposte considerazioni, con conseguente inammissibilità – anche sotto tale profilo – delle doglianze.
Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tal è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso p cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una inammissibile rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adott giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragio ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 01).
2.4. La Corte territoriale, infatti, riporta cronologicamente l’insorgere delle irides analizza le istantanee riprese dalla videosorveglianza per ricostruire la condotte degli imput ripercorre il rifiuto degli stessi di far salire a bordo il personale di controllo e l’att manovre volte a disperdere la nafta, nonostante l’espressa diffida a non accendere il motore; evidenzia la presenza nel vano motore e nella sentina di «molta sostanza» e, all’atto del control
o
da parte dell’ausiliario, di «soluzione di idrocarburi»; sottolinea, poi, come la preg sostituzione del tubo di ritorno ad un periodo di circa 15 giorni sia un dato emergente dalle dichiarazioni degli imputati (pag. 8) e non un dato oggettivo.
2.5. Quanto sopra evidenziato porta a ritenere il motivo di ricorso non specifico ma soltan apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di impugnazione (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217), con conseguente inammissibilità.
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al solo Pastore, sono inammissibili.
Essi, infatti, confliggono con il tenore della sentenza, in cui, per un verso, la responsa del Pastore non è ancorata alla sua qualifica soggettiva di proprietario dell’imbarcazione, ma quella di concorrente (rectius: di cooperatore) nel reato colposo (pag. 9) e, per altro verso, escludono il riconoscimento del beneficio richiesto (pag. 10) in ragione dei precedenti specif per violazione del codice della navigazione, elementi che impediscono un giudizio prognostico favorevole (in applicazione del principio secondo cui il giudice di merito, nel valuta concessione del beneficio della sospensione condizionale, può limitarsi a prendere in considerazione gli elementi che ritiene prevalenti in senso ostativo alla sospensione; v. Sez. n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02).
Pertanto, rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, risulta evidente la diston della dedotta qualifica di «pensionato» dell’imputato, la quale è del tutto irrilevante.
5. Il quarto motivo è inammissibile.
Pacificamente, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista d 162-bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualific in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazi fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, a assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (Se U, n. 32351 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 259925 – 01; Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006, COGNOME, Rv. 233028 – 01; Sez. 1, n. 20573 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281388 – 01; Sez. 1, n. 14944 del 21/02/2008, COGNOME, Rv. 240135 – 01; Sez. 2, n. 40037 del 14/10/2011, COGNOME, Rv. 251545 – 01).
In atra pronuncia, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione fondato sull mancata previsione di un meccanismo che consenta all’imputato di fruire dell’oblazione – in astratto applicabile per il reato ritenuto in sentenza, a seguito di diversa qualificazione gi
è inammissibile qualora l’imputato stesso non abbia formulato la relativa istanza, posto che pronuncia rescindente sollecitata risulterebbe priva di contenuto e sarebbe volta a sollecit una pronuncia «di mero principio», non essendo comunque ipotizzabile una definizione del processo, alternativa alla sentenza di condanna, in assenza del presupposto essenziale costituito dall’istanza di oblazione (Sez. 2, n. 8606 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 264275 – 01).
Pertanto, la nullità della sentenza sussiste nel solo caso in cui l’imputato, nel c dell’istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diver e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di ammesso all’oblazione stessa, e il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza o si s pronunciato applicando erroneamente la legge penale (Sez. U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente, che in sede di discussione non aveva neppure chiesto la riqualificazione del fatto, nulla deduce sul punto, esponendo la propria doglianza ad u valutazione di genericità e, quindi, di inammissibilità.
Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto l’inammissibilità dei ricorsi n consente di tener conto della eventuale prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che «la diagnosi di ammissibil dell’impugnazione deve precedere logicamente e cronologicamente lo scrutinio circa l fondatezza dei motivi proposti e l’eventuale decisione di merito ex art. 129 c.p.p.»; a consegue che, qualora sia dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, non può aver luogo alcuna pronuncia sul merito: «la porzione di processo che si svolge tra il momento in cui sollecita l’instaurazione del grado superiore di giudizio e quello in cui tale sollecitaz dichiarata inammissibile rimane circoscritta al solo accertamento della questione processuale relativa alla sussistenza del presupposto di ammissibilità e, in difetto di questo, non ri spazio ad altre decisioni» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01) salvo il caso (non ricorrente nel caso di specie) di prescrizione maturata prima della pronunc della sentenza di appello, purché rilevata o eccepita in quella sede ovvero dedotta con i moti di ricorso.
Nel caso di specie, il dispositivo è stato letto in data 16 maggio 2024 e la motivazion stata depositata in data 12 luglio 2025, mentre gli stessi ricorrenti affermano che la prescriz sarebbe maturata il 27 agosto 2025, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza.
6. I ricorsi in conclusione vanno dichiarati inammissibili.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della
Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/03/2025.