Ricorso Inammissibile: Quando le Impugnazioni sono Generiche
La Corte di Cassazione svolge un ruolo fondamentale come giudice di legittimità, assicurando l’uniforme interpretazione della legge. Non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti. Una recente ordinanza chiarisce nuovamente i limiti del ricorso, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e volti a un riesame delle prove. Analizziamo questa decisione per capire quando e perché un’impugnazione non supera il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, specificamente previsti dall’art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello, pur confermando la sua responsabilità, aveva ridotto la pena. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando la valutazione delle prove a suo carico.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due argomentazioni principali:
1.  Inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato: Si contestava la validità del verbale di interrogatorio reso da un altro soggetto coinvolto, sostenendo che quest’ultimo si fosse reso irreperibile dopo la condanna di primo grado, avanzando una mera supposizione non supportata da prove concrete.
2.  Carenza della prova di responsabilità: Si contestava, in modo generale, l’intero compendio probatorio che aveva portato alla sua condanna per i vari episodi di spaccio, proponendo una lettura alternativa e frammentaria delle prove raccolte.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato giudicato generico e basato su una mera supposizione. La Corte d’Appello aveva già logicamente motivato l’utilizzabilità del verbale, anche alla luce delle ricerche internazionali effettuate per rintracciare il coimputato. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, congrua e logica, del giudice di merito.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La Corte ha evidenziato come le critiche dell’imputato non mirassero a denunciare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, ma si risolvessero in una richiesta di rivalutazione delle prove. Questa attività, definita ‘riesame del merito’, è preclusa in sede di legittimità. I giudici di primo e secondo grado avevano già valutato le prove in modo coerente e logico, giungendo a una decisione ‘doppia conforme’ sulla responsabilità, e la Cassazione non può rimettere in discussione tale giudizio.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Conseguenze
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si possono presentare motivi generici o che invitano la Corte a una nuova e diversa lettura delle prove. Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi basati su vizi specifici di legittimità, evitando di trasformare l’impugnazione in un pretesto per ritardare l’esecuzione della pena.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano generici, manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. Essi miravano a una rivalutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove dei giudici di merito davanti alla Corte di Cassazione?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti o le prove del processo, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5542  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati. In particolare, è generica, al cospetto delle valutazioni espresse dalla Corte sulla utilizzabilità del verbale di interrogatorio reso dal coimputato COGNOME sulla scorta delle ricerche, anche in campo internazionale, effettuate. E’ una mera supposizione, quella svolta con il ricorso, che, in realtà, l’imputato si sarebbe reso irreperibile, vista condanna subita in primo grado.
Il secondo motivo che, in relazione ai vari episodi, contesta la prova di responsabilità per i reati di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, è generico e volto al riesame delle prove raccolte, di cui viene fornita una lettura atomistica e parcellizzata proponendo, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio che i giudici del merito, con doppia conforme (in appello la Corte ha solo ridotto la pena), hanno, invece, valutato facendo applicazione di corrette regole di valutazione della prova, esposte con motivazione logica.
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relo -tore
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