Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina le prove
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10744 del 2024 offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per favoreggiamento personale che ha tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione dei fatti dalla Suprema Corte. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di favoreggiamento personale, come previsto dall’art. 378 del codice penale. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che confermava la sua colpevolezza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
In particolare, il ricorrente ha messo in discussione gli elementi materiali e psicologici del reato, proponendo una lettura alternativa delle prove raccolte durante i precedenti gradi di giudizio. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di condanna basato su una differente interpretazione degli eventi.
Le ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati giudicati ‘generici’ e ‘riproduttivi’. In sostanza, l’imputato non ha sollevato questioni relative a errori di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione), ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, chiedendo alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove.
Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono riesaminare i fatti come un tribunale o una corte d’appello. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle scelte probatorie dei giudici precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano volti a una ‘alternativa valutazione della prova’. L’imputato ha cercato di sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con la propria, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Cassazione. I giudici hanno quindi ritenuto che proporre una ‘lettura alternativa’ del quadro probatorio non costituisce un valido motivo di ricorso, rendendolo così inammissibile.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede in questi casi il versamento di una somma di denaro alla ‘cassa delle ammende’, che in questa circostanza è stata quantificata in tremila euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il giudizio davanti alla Corte di Cassazione ha confini ben precisi. Non è la sede per ridiscutere la colpevolezza di un imputato attraverso una nuova analisi delle testimonianze o dei documenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di ottenere una mera rivalutazione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione nel rispetto dei limiti imposti dal giudizio di legittimità.
Per quale motivo il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti generici e miravano a una nuova e alternativa valutazione delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità svolto dalla Corte di Cassazione.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’articolo 378 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di cui all’art. 378 cod. pen., sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell’elemento materiale e di quello psicologico del reato, dei quali l’imputato propone una lettura alternativa, non ammissibile nel giudizio di legittimità;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Presidente