Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione si Scontra con la Legge
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle possibili conclusioni di un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Significa che i giudici non hanno nemmeno esaminato il merito delle questioni sollevate, poiché il ricorso stesso presentava vizi che ne impedivano l’analisi. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte offre un chiaro esempio di come errori nel calcolo della prescrizione e motivazioni infondate sulla determinazione della pena possano condurre a tale esito, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’imputato contestava la propria condanna basandosi su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che il reato per cui era stato condannato si fosse estinto per intervenuta prescrizione. In secondo luogo, lamentava una violazione di legge nella determinazione della pena, specificamente per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15505/2024, ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando implicitamente la validità della sentenza di secondo grado. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, la Corte ha imposto al ricorrente il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i casi di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un’analisi puntuale e rigorosa dei motivi presentati, entrambi ritenuti manifestamente infondati. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Il Calcolo Errati della Prescrizione
Il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, è stato giudicato errato nei suoi presupposti. La Corte ha evidenziato come il ricorrente non avesse tenuto conto di un fondamentale periodo di sospensione del procedimento pari a 602 giorni, verificatosi durante il giudizio di merito. Questa sospensione ha avuto l’effetto di posticipare la data di estinzione del reato. Secondo i calcoli corretti della Suprema Corte, il termine di prescrizione non era affatto maturato al momento della decisione, ma sarebbe scaduto solo il 9 dicembre 2024. L’eccezione, pertanto, era palesemente infondata.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, riguardante la dosimetria della pena, ha incontrato il medesimo esito. Il ricorrente si doleva della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata su questo punto. La pena era stata considerata congrua non solo in relazione ai fatti, ma anche tenendo conto del “profilo personologico” del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata logicamente come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale. Innanzitutto, sottolinea l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di ricorso, che devono basarsi su calcoli precisi e argomentazioni giuridicamente solide. Un errore banale, come la mancata considerazione dei periodi di sospensione della prescrizione, può rendere l’intera impugnazione vana. In secondo luogo, conferma che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e strettamente legata all’analisi della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti. La Corte di Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito, se quest’ultimo è sorretto da una motivazione logica e coerente. La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze, comportando la condanna a spese e sanzioni che aggravano la posizione del condannato.
Perché il motivo sulla prescrizione del reato è stato respinto?
La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il ricorrente non ha considerato nel suo calcolo un periodo di sospensione del procedimento di 602 giorni, il quale ha posticipato la data di estinzione del reato al 9 dicembre 2024.
Per quale ragione la Corte non ha concesso le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha stabilito che la pena era già stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale, la quale aveva tenuto conto del profilo personale del ricorrente, caratterizzato da molteplici precedenti per reati contro il patrimonio, ritenendo quindi non meritevole la concessione di una riduzione di pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il che significa che non è stato esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME C:COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’intervenuta prescrizione risulta manifestament infondato visto che il ricorrente non tiene in considerazione i 602 giorni di sospensione procedimento nel corso del giudizio di merito, evenienza che fa slittare i termini di prescriz al 9 dicembre 2024;
rilevato che analogo limite incontra la dedotta violazione di legge in ordine alla dosimetr della pena, in concreto coinvolgente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale apprezzato l’adeguatezza della pena complessivamente determinata anche in ragione del profilo personologico del ricorrente gravato da molteplici rea contro il patrimonio;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.