Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione “Blocca” la Prescrizione del Reato
Un ricorso inammissibile in Cassazione può avere conseguenze determinanti sull’esito di un processo penale, in particolare per quanto riguarda la prescrizione del reato. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la manifesta infondatezza dei motivi di appello possa precludere la declaratoria di estinzione del reato, anche quando i termini siano nel frattempo decorsi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Denuncia e la Condanna
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.). L’imputato aveva denunciato di non aver mai stipulato un certo contratto, ma le indagini avevano dimostrato il contrario. Condannato in primo grado, la sua colpevolezza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello. Avverso quest’ultima sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi.
Le Doglianze del Ricorrente
L’imputato lamentava principalmente tre aspetti:
1. L’intervenuta prescrizione del reato: Sosteneva che il tempo necessario per estinguere il reato fosse già trascorso.
2. Vizi di motivazione: Contestava la logicità della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza del dolo, cioè della sua consapevolezza e volontà di denunciare un fatto falso.
3. Mancato riconoscimento di benefici: Si doleva della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo come.
L’Analisi sulla Prescrizione
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno calcolato che il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi per il reato in questione, non era ancora maturato al momento della decisione di secondo grado. Pertanto, la doglianza era priva di fondamento.
La Valutazione del Dolo e delle Altre Censure
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello sul dolo fosse completa e logica: il breve tempo trascorso dalla stipula del contratto (appena due anni), la firma personale e la consegna dei dati bancari per il pagamento rendevano del tutto inverosimile una semplice “dimenticanza”. Allo stesso modo, le censure sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. e sulla sospensione condizionale della pena sono state giudicate una mera riproposizione di argomenti già correttamente smentiti in appello, dove si era evidenziata la non scarsa offensività del fatto e la presenza di precedenti condanne. Infine, il motivo sulle attenuanti generiche è stato liquidato come generico e non sviluppato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi proposti erano palesemente infondati o generici. Questa decisione ha un’implicazione processuale cruciale. Richiamando un consolidato principio delle Sezioni Unite (sent. Bracale, 2005), la Cassazione ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di rilevare, anche d’ufficio, l’eventuale prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza d’appello. In pratica, un ricorso presentato senza solide basi giuridiche “congela” la situazione al momento della sentenza impugnata, impedendo all’imputato di beneficiare del tempo che trascorre durante il giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza conferma che la proposizione di un ricorso per Cassazione è un passo che richiede un’attenta valutazione. La presentazione di motivi generici o palesemente infondati non solo porta al rigetto dell’impugnazione, ma cristallizza la condanna e comporta l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Soprattutto, preclude la possibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su argomentazioni giuridiche solide e pertinenti, evitando di trasformare uno strumento di garanzia in un ostacolo insormontabile.
Cosa succede alla prescrizione del reato se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la data della sentenza di appello. In sostanza, l’inammissibilità “cristallizza” la situazione giuridica al momento della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo sulla mancanza di dolo fosse infondato?
La Corte ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era completa e logica. Elementi come il breve lasso di tempo trascorso dalla firma del contratto (due anni), la sottoscrizione personale e la fornitura dei dati bancari rendevano inverosimile una mera dimenticanza, corroborando invece la consapevole falsità della denuncia presentata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MENFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME; lette le conclusioni trasmesse il 2 giugno 2024 del difensore visti gli atti e la sentenza impugnata; ricorrente, AVV_NOTAIO, che insiste nell’accoglimento del ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, in ordine al delitto di cui all’art. 367 cod. pen. il tempo necessario alla prescrizione è di sette anni e sei mesi (sei anni più un anno e sei mesi per l’interruzione ex art. 160 cod. pen.); poiché il risulta commesso in data 8 novembre 2016, la prescrizione non risulta essere perenta prima della decisione di secondo grado intervenuta in data 11 novembre 2021;
ritenuto che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto ampiamente spiegata dalla Corte di merito nella parte i ha rilevato come il tempo trascorso dalla stipula del contratto (appena due anni) che aveva denunciato d non aver mai effettuato, la personale stipula e sottoscrizione dello stesso e la consegna dei dati ban ove effettuare il bonifico, costituivano dati che rendevano inverosimile la mera dimenticanza e corrobora la consapevole falsità della denuncia presentata, motivazione completa e logica implicante valutazione d merito non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena riproduttivo di identiche censure adeguatamente smentite dalla Corte territoriale che ha, rispettivamen rilevato la non scarsa offensività del fatto di reato commesso che ha richiesto notevole impegno p addivenire alla ricostruzione degli eventi e l’ostativa presenza di due precedenti condanne che avevan visto l’imputato beneficiare del citato beneficio;
rilevato che la parte del terzo motivo con cui si deduce l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto privo di effettiva ed articolata motivazione (compare nel s titolo del motivo senza alcuno sviluppo) e comunque indeducibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
rilevato, pertanto, che all’inammissibilità dell’impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per pr maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/200 Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024