Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Disturbo
Recentemente, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando una condanna per il reato di disturbo alle persone previsto dall’art. 660 del codice penale. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e giuridicamente fondati, evidenziando al contempo i limiti del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale che aveva condannato un’imputata per il reato di disturbo alla quiete. Successivamente, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione, assolvendo l’imputata da un’altra accusa (violazione del divieto di avvicinamento, art. 387-bis c.p.), ma confermando nel resto la condanna per il disturbo.
Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo la prova della sussistenza del reato.
2. Mancanza dell’elemento psicologico del reato.
3. Mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli tutti manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
La Solidità delle Prove a Sostegno della Condanna
La difesa sosteneva che la condanna si basasse unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa. La Cassazione ha respinto questa argomentazione, evidenziando come la Corte territoriale avesse fondato la sua decisione su un quadro probatorio ampio e variegato. Oltre alla testimonianza della vittima, ritenuta coerente e credibile, erano state acquisite prove oggettive come video riprese e file audio. A queste si aggiungevano le dichiarazioni di altri testi, che corroboravano la ricostruzione dei fatti. La motivazione dei giudici di merito è stata quindi considerata adeguata, logica e coerente, immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
La Questione della Prescrizione del Reato
Un punto cruciale del ricorso riguardava la prescrizione. La difesa argomentava che l’assoluzione per l’episodio del 16 giugno 2020 (relativo all’art. 387-bis c.p.) avrebbe dovuto far retrocedere il termine finale del reato di disturbo, portandolo così a prescrizione prima della sentenza d’appello.
Anche questa doglianza è stata ritenuta infondata. I giudici hanno chiarito che l’assoluzione si riferiva specificamente alla violazione del divieto di avvicinamento e non all’ultimo episodio della condotta di disturbo. La condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 660 c.p. si era protratta, e il suo ultimo atto integrava autonomamente il reato. Pertanto, il termine di prescrizione non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Le censure presentate dall’imputata, secondo la Corte, non miravano a evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione, ma piuttosto a sollecitare una rilettura alternativa dei fatti e delle prove. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza impugnata. Poiché i motivi del ricorso erano generici e palesemente infondati, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono denunciare reali violazioni di legge o vizi logici evidenti. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di un’attenta e rigorosa formulazione dei ricorsi, per non incorrere in una pronuncia che ne sancisca la definitiva chiusura senza un esame nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. Essi non denunciavano reali vizi di legge o illogicità della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Su quali prove si è basata la condanna per il reato di disturbo?
La condanna non si è basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma su un insieme di prove che includeva video riprese, file audio e le testimonianze di altre persone. Questo complesso di elementi è stato ritenuto sufficiente per dimostrare la sussistenza del reato.
Per quale motivo non è stata accolta l’eccezione sulla prescrizione del reato?
L’eccezione è stata respinta perché l’assoluzione per un’altra accusa, relativa a un episodio specifico, non modificava la data dell’ultimo atto di disturbo contestato. Il termine di prescrizione decorre dall’ultimo episodio integrante il reato e, al momento della sentenza d’appello, non era ancora trascorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1629 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1629 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento del 5 marzo 2021, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 387bis cod. pen. di cui al capo 4) e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’art. 660 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso in tre articolati motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di prova della sussistenza del reato, alla mancanza dell’elemento psicologico e, da ultimo, quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo e del secondo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e ciò non facendo riferimento alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, comunque coerentemente ritenuta credibile sul punto, ma anche e soprattutto evidenziando quanto emerso dalle video riprese e dai file audio acquisiti, nonchØ dalle dichiarazioni dei testi sentiti;
Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo Ł manifestamente infondata in quanto diversamente da quanto evidenziato nel ricorso l’assoluzione relativa al capo 4) dell’imputazione per quanto accaduto il 16 giugno 2020, come indicato nella sentenza impugnata, si riferisce alla violazione del divieto di avvicinamento e non alla condotta comunque posta in essere e integrante l’ultimo episodio di disturbo di cui all’art. 660 cod. pen., ragione questa per cui il termine di prescrizione del reato non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.
– Relatore –
Ord. n. sez. 17615/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.