Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione limitatamente ai capi F e H in relazione al ricorso presentato nell’interesse di COGNOME.
Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 26 marzo 2024, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME che, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
Letti i motivi aggiunti, pervenuti in data 20 marzo 2024, del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno del 10 ottobre 2019 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME:
ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi E) e G) perché estinti per intervenuta prescrizione;
-ha accolto la richiesta di concordato ex art.599 bis cod. proc. pen., formulato da COGNOME, rideterminando la pena per i residui reati allo stesso ascritti;
-ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME per i residui reati ascritt confermando nel resto.
L’accusa ha ad oggetto le condotte – quale amministratore di diritto dal 16 marzo al 2 luglio 2009 e successivamente quale amministratore di fatto, il COGNOME, e quale amministratore di diritto nel periodo successivo, il COGNOME sotto i falso nome di COGNOME NOME, della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucca del 20 maggio 2013:
di bancarotta fraudolenta distrattiva avente ad oggetto somme di danaro attraverso la emissione di bonifici in favore di diverse società (capo A);
-di bancarotta fraudolenta documentale attraverso la sottrazione e distruzione delle scritture contabili (capo B);
di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose consistite nella sistematica omissione a decorrere dall’anno 2008 della presentazione delle dichiarazioni fiscali e nel mancato versamento dei tributi per un ammontare complessivo di circa 1.600.000,00 euro, utilizzando la società RAGIONE_SOCIALE per continuare l’attività della fallita nella stessa sede e con gli stessi dipendenti (capo C);
-di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA per gli anni di imposta 2011 (capo F: art.5 D.Igs.74/00);
di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire l’evasione di terzi negli anni 2012 e 2013 per il solo Del COGNOME (CAPI H) e I): art. 8 D.Igs.74/00).
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguenti motivi.
2.1. Del COGNOME NOME ha dedotto un unico motivo con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO.
2.1.1 Con il motivo denunzia violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi F) e H) per intervenuta prescrizione.
La Corte di appello di Firenze, nell’accogliere la proposta di concordato ha omesso di dichiarare la estinzione dei reati di cui ai capi F) e H) il cui termine prescrizionale è maturato rispettivamente in data 30/12/2022 e 23/12/2022, dunque anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata.
Al riguardo la difesa evidenzia come le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente ala pronuncia di tale sentenza. (S.U. n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284481).
COGNOME NOME ha dedotto i motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO.
3.1.Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa notifica del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia nel corso del giudizio di primo grado.
Lamenta la difesa che con l’atto di appello era stata eccepita la omessa notifica del decreto di giudizio immediato all’allora codifensore di fiducia AVV_NOTAIO.
In particolare, il giudizio immediato fu notificato unicamente al codifensore AVV_NOTAIO, non potendosi considerare quale prova della intervenuta notifica l’invio a mezzo fax attestato dal semplice rapporto di trasmissione: non vi erano i necessari presupposti dell’urgenza; il frontespizio di accompagnamento all’atto che si ipotizza essere stato in tal modo notificato, è apposto in maniera impropria e non consente di dimostrare la riferibilità all’atto trasmesso.
Se è vero che la modalità di notificazione a mezzo fax rientra tra le notifiche da eseguirsi con mezzi tecnici ai sensi dell’art. 148 comma 2 bis cod. proc. pen., tuttavia, la stessa va effettuata con modalità che, in caso di contestazione, consentano di verificarne la corretta esecuzione avuto riguardo all’attestazione da parte dell’organo notificante in calce all’atto di avere trasmesso il testo originale unitamente al rapporto di trasmissione stampato in continuità con l’atto stesso e recante il numero del destinatario e la prova della riferibilità del numero a quest’ultimo.
Nel caso di specie la trasmissione a mezzo fax manca di tutte le modalità sopra descritte e si presenta viziata in punto di forma, sia in punto di sostanza per le ragioni suindicate.
La omessa notifica del decreto di giudizio immediata integra una nullità assoluta insanabile per mancanza della difesa tecnica.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla mancata risposta in relazione a specifici motivi di appello (nn.7,11,12,13).
Con l’atto di appello la difesa:
aveva eccepito la insussistenza dell’aggravante della continuazione fallimentare avuto riguardo alle condotte contraddistinte dalle lettere Al), A2), A3), A4) non considerando che si trattava di condotte omogenee strutturalmente e circoscritte in un ristretto arco temporale (punto 7);
-aveva lamentato il mancato assorbimento della contestazione di cui all’art.10 D. Igs 74/00 di cui al capo G) nella ipotesi di cui al capo B) di bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della clausola di riserva contenuta nell’art.10, considerando sussistente un concorso apparente di norme incriminatrici (puntoli);
-aveva eccepito il contrasto di giudicati rispetto alla sentenza irrevocabile n. 28 del 12 gennaio 2016 pronunziata dal Gip del Tribunale di Lucca nei confronti del coimputato COGNOME, giudicato favorevole relativo ai medesimi fatti (punto 12);
aveva lamentato l’eccessivo aumento per la “continuazione fallimentare” pari a mesi 1 e giorni 15) in relazione alle condotte distrattive sub. A) (punto13).
La sentenza impugnata non ha fornito risposta ad alcuna delle richiamate censure.
In data 20 marzo 2024 sono pervenuti motivi aggiunti con atto sottoscritto dal difensore di fiducia.
4.1. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo F) per intervenuta prescrizione che si sarebbe maturata in data 30 settembre 2022 e dunque anteriormente alla pronunzia della sentenza di secondo grado.
4.2. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente deduce violazione di legge processuale quanto all’omessa notifica dell’udienza di rinvio del 23 aprile 2021.
In particolare, a seguito della notifica del decreto di citazione in appello per la data del 23 aprile 2021, alla predetta udienza la Corte rinviava il processo alla data del 28 giugno 2022 per eccessivo carico dell’udienza senza che siffatto rinvio fosse notificato all’imputato. La omessa notifica è stata oggetto di espressa eccezione nei motivi aggiunti depositati in data 18 gennaio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Ricorso Del COGNOME
1.11 motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME è manifestamente infondato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. (S.U. n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284481).
Nel caso di specie, tuttavia, i termini prescrizionali sono maturati successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
1.1. Per il capo F (art. 5 D.Igs.74/00):
-il dies a quo va per l’anno di imposta 2011 individuato nel 30 dicembre 2012;
-il termine prescrizionale è pari ad anni 10 con termine finale del 30 dicembre 2022;
-al termine di anni 10 devono essere aggiunti 282 giorni di sospensione (gg.62 dal 4 luglio 2019 al 26 settembre 2019 su richiesta delle difese; gg.220 dal 28 giugno 2022 al 23 febbraio 2023 per astensione dei difensori);
-il termine prescrizionale complessivo risulta dunque maturato alla data dell’8 ottobre 2023 e dunque successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
1.2. Per il capo H (art. 8 D.Igs.74/00):
-Secondo l’orientamento di questa Corte il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dail’art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi. (Sez.3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865).
-Il dies a quo va dunque individuato nella data di emissione dell’ultima fattura al 30 novembre 2012;
-il termine prescrizionale è pari ad anni 10 con termine finale del 30 novembre 2022;
-al termine di anni 10 devono essere aggiunti 282 giorni di sospensione (gg.62 dal 4 luglio 2019 al 26 settembre 2019 su richiesta delle difese; gg.220 dal 28 giugno 2022 al 23 febbraio 2023 per astensione dei difensori);
-il termine prescrizionale complessivo risulta dunque maturato alla data dell’8 settembre 2023 e dunque successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
1.3. Per il capo I (art. 8 D.Igs.74/00):
-Secondo l’orientamento di questa Corte il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo
richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi. (Sez.3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865).
-Il dies a quo va dunque individuato nella data di emissione dell’ultima fattura individuato nel 30 novembre 2013;
-il termine prescrizionale è pari ad anni 10 con termine finale del 30 novembre 2023;
-al termine di anni 10 devono essere aggiunti 282 giorni di sospensione (gg.62 dal 4 luglio 2019 al 26 settembre 2019 su richiesta delle difese; gg.220 dal 28 giugno 2022 al 23 febbraio 2023 per astensione dei difensori);
-il termine prescrizionale complessivo maturerà alla data dell’8 settembre 2024.
Dunque, per nessuno dei reati suindicati il termine prescrizionale risulta maturato anteriormente alla pronunzia impugnata con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Ricorso COGNOME
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
Dalla lettura degli atti del fascicolo in ragione del dedotto error in procedendo risulta che:
-La notifica del decreto di giudizio immediato al codifensore di fiducia AVV_NOTAIO è avvenuta a mezzo fax e risulta documentata dal rapporto di trasmissione.
2.1. In primo luogo, correttamente la sentenza impugnata ha riconosciuto la notifica a mezzo fax quale rituale modalità di notifica dell’atto processuale ai sensi del combiNOME disposto degli artt.150 e 148 comma 2 bis cod. proc. pen.
Secondo questa Corte, infatti:
la modalità di notificazione a mezzo fax rientra tra le forme ordinarie di notificazione previste dall’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., sicché, per procedere alla stessa, non è necessario un previo decreto motivato del giudice, ma è sufficiente una “disposizione” consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale, estraneo al fascicolo processuale. (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep.2016, Reggiani Rv. 266569);
ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo 1Fax di atti destinati all’imputato o ad altra parte privata, non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma è sufficiente l’attestazione, apposta in calce all’atto dal cancelliere trasmittente, dell’avvenuto invio del testo originale, la c
mancanza, peraltro, costituisce mera irregolarità. (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep.2016, Reggiani, Rv. 266571);
Può dunque ritenersi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte richiamata, non solo la assoluta legittimità del ricorso alla notifica a mezzo fax, ma anche la riconducibilità di alcune eventuali mancanze a “mare irregolarità.”
2.2. L’ulteriore argomento a sostegno della manifesta infondatezza del motivo è rappresentato dalla natura della nullità fatta valere dal difensore.
Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio e non una nullità assoluta. (Sez.2, n. 13465 del 22/03/2016, Candita, Rv. 266748).
I vizi delle notifiche al codifensore – una volta che risulti la corret notificazione all’imputato e all’altro difensore di fiducia – integrano una nullità ordine generale non assoluta e come tali devono essere eccepiti con il primo atto utile del processo. Si deve infatti ritenere che non possa mancare una reciproca comunicazione tra i difensori, costituente un aspetto tipico ed istituzionale della cooperazione nell’esercizio della difesa (S.U. n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651).
2.3 II secondo motivo di ricorso, articolato in diverse censure, è manifestamente infondato.
2.3.1.Quanto all’invocato assorbimento del capo G) nel capo B), questa Corte ha chiarito che è configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di spec:ialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell’illecito; b) dei diversi destinata del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato. (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811).
Va inoltre evidenziato come nel caso di specie la Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art.10 D. Igs. n.74/00 di cui capo G (rendendo superflua qualsiasi statuizione sull’invocato assorbimento).
2.3.2. Quanto al contrasto di giudicati con la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 12 gennaio 2016 irrevocabile nei confronti del coimputato COGNOME, la censura non si confronta con la motivazione immune da vizi della sentenza impugnata che ha valutato il richiamato giudicato assolutorio ribadendone la riconosciuta rilevanza solo per i fatti di cui al capo A5 (cessione dei beni strumentali della società fallita alla RAGIONE_SOCIALE), in relazione ai quali è stata pronunziata assoluzione anche per i ricorrenti.
2.3.3. Quanto alla esclusione della continuazione interna tra i “fatti” di cui al capo A, la censura è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata ha accolto la doglianza contenuta nell’atto di appello sul punto. Nella rideterminazione della pena, a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione dei capi E) e G), la Corte territoriale ha individuato quale reato più grave quello di cui al capo A) determinando la pena base in anni tre e mesi sei di reclusione; quindi, ha espressamente ” escluso la continuazione tra i sottocapi di cui al capo ALI”, riconoscendo l’aumento per la continuazione con i fatti di cui ad altre imputazioni.
La sentenza ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall’art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (ex multis Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 2810:31).
2.4. Quanto ai motivi aggiunti anche cili stessi risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2.4.1. La invocata estinzione del reato di cui al capo F) per intervenuta prescrizione è stata esclusa esaminando l’identico motivo formulato nell’interesse del coimputato COGNOME (par.1.1.).
2.4.2. Anche la censura della nullità derivata dalla omessa notifica dei rinvii disposti dalla Corte di appello alle udienze del 23 aprile 2021 e del 28 giugno 2022 risulta manifestamente infondata. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che non era prevista a seguito di tali rinvii la notifica all’imputato i quanto rappresentato in udienza dal difensore.
3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 12 aprile 2024 Il consigliere estensore