Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione Non Salva dalla Condanna
Un ricorso inammissibile in Cassazione può avere conseguenze decisive, precludendo anche la possibilità di beneficiare dell’estinzione del reato per prescrizione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce questo principio fondamentale, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Analizziamo insieme un caso pratico per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un controllo stradale. Un automobilista, dopo aver commesso diverse infrazioni al codice della strada, tra cui passare con il semaforo rosso e guidare senza patente, reagisce in modo aggressivo al tentativo degli agenti di polizia di verbalizzare le violazioni. Le sue espressioni, giudicate volgari e di natura minatoria, integrano gli estremi del reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Per questo motivo, viene condannato sia in primo grado che dalla Corte d’Appello.
Il Ricorso per Cassazione e i Motivi di Doglianza
L’imputato decide di impugnare la sentenza d’appello, presentando ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi addotti si concentrano su presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado. In particolare, la difesa contesta la valutazione della Corte d’Appello riguardo a due punti chiave:
1. La sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2. L’effettiva idoneità intimidatoria della sua condotta.
In sostanza, l’imputato sostiene che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato le ragioni per cui le sue parole e il suo comportamento costituissero una minaccia concreta volta a ostacolare l’operato degli agenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione e il principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, lo dichiara inammissibile. I giudici ritengono che i motivi presentati siano ‘generici e meramente assertivi’. Essi non individuano vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare le prove.
L’irrilevanza della Prescrizione Sopravvenuta
L’aspetto più significativo della decisione riguarda la questione della prescrizione. La difesa, probabilmente, contava sul fatto che, nel tempo trascorso tra la sentenza d’appello e la decisione della Cassazione, il termine di prescrizione del reato fosse maturato. Tuttavia, la Corte applica un principio consolidato, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 32/2000): la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di constatare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Un ricorso inammissibile, infatti, non è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, è come se l’appello non fosse mai stato validamente proposto, impedendo alla Corte di pronunciarsi su qualsiasi altra questione, inclusa la prescrizione.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un giudizio penale: la forma e la sostanza del ricorso per Cassazione sono determinanti. Motivi generici o finalizzati a una rivalutazione dei fatti non solo sono destinati al fallimento, ma cristallizzano la condanna e impediscono di beneficiare di eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione. La decisione sottolinea che la giustizia ha regole precise e che un’impugnazione mal formulata può avere conseguenze economiche e giuridiche molto severe.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e meramente assertivi. Essi non contestavano vizi di legittimità della sentenza d’appello, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Perché la Corte non ha dichiarato la prescrizione del reato, anche se il termine era scaduto?
La Corte non ha potuto dichiarare la prescrizione perché l’inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Secondo un principio consolidato, se il ricorso è inammissibile, il giudice non può esaminare altre questioni, inclusa l’eventuale estinzione del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VALLADOLID( SPAGNA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato per la sussistenza dell’elemento psicologico del reato e la idoneità intimidatoria della condotta. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato”sottolineando la volgarità e, soprattutto, la natura minatoria delle espressioni proferite all’indirizzo degli agenti per opporsi alla verbalizzazione delle riscontrate infrazioni al codice della strada (l’imputato non solo aveva attraversato con il rosso ma era sprovvisto di patente di giuda).
Ritenuto che è irrilevante la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione del reato, successivamente alla sentenza impugnata, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione(cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’