Ricorso inammissibile: quando blocca la prescrizione?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile preclude la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulle conseguenze di un’impugnazione viziata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato lamentava, in sintesi, due principali vizi della decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due argomenti principali:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di altre attenuanti specifiche, come quella del danno patrimoniale di speciale tenuità.
2. L’intervenuta prescrizione del reato, a suo dire maturata prima della decisione della Cassazione.
La Decisione della Cassazione e le conseguenze di un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è solo una formalità procedurale, ma ha conseguenze sostanziali di grande rilievo, come vedremo analizzando le motivazioni della Corte.
La Genericità dei Motivi e l’Assorbimento delle Attenuanti
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. I giudici hanno evidenziato come le censure fossero una mera ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello, prive della specificità richiesta dal codice di procedura penale. Inoltre, la Corte ha chiarito che l’attenuante comune del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) è ‘assorbita’ in quella speciale prevista per la ricettazione di lieve entità (art. 648 comma 4 c.p.), quando il giudice ha già valutato il danno per qualificare il fatto come meno grave. Non è possibile, quindi, beneficiare due volte della stessa valutazione.
L’Effetto Preclusivo del Ricorso Inammissibile sulla Prescrizione
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato altrettanto infondato. La Corte ha innanzitutto rilevato un errore di calcolo del ricorrente, che non aveva tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini. Ma il punto giuridico cruciale è un altro. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 32 del 2000), la Cassazione ha ribadito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso crea una barriera invalicabile. Questa barriera impedisce al giudice di esaminare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. In pratica, un ricorso ‘viziato’ cristallizza la situazione giuridica al momento della decisione di appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica procedurale rigorosa. L’inammissibilità non è una sanzione, ma la constatazione che l’atto di impugnazione è inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale dinanzi al giudice superiore. Di conseguenza, se il ricorso è inefficace, non può produrre alcun effetto, compreso quello di consentire al giudice di rilevare fatti estintivi del reato sopravvenuti, come la prescrizione. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente fossero non solo ripetitivi e generici, ma anche in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento legale.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della diligenza e della tecnica nella redazione dei ricorsi per cassazione. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto delle proprie istanze, ma può avere l’effetto drastico di impedire al ricorrente di beneficiare di cause estintive del reato, come la prescrizione. La decisione conferma che l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali precisi, la cui violazione comporta conseguenze procedurali e sostanziali molto gravi, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (artt. 581 e 591 c.p.p.), ad esempio se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o se propone tesi giuridiche in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rispetto alla prescrizione?
Secondo un principio consolidato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, qualora questa sia maturata in un momento successivo alla data della sentenza impugnata. In sostanza, un ricorso viziato ‘congela’ la situazione giuridica al momento della decisione d’appello.
L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere concessa due volte?
No. Come specificato nell’ordinanza, nel reato di ricettazione, se il giudice ha già tenuto conto del valore esiguo del bene per applicare la forma attenuata del reato (art. 648, comma 4, c.p.), la circostanza attenuante comune per il danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) si considera ‘assorbita’ e non può essere concessa un’ulteriore volta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 18/07/1976
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., e della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, co pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato perché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare privi della specifi necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi denunciati dal ricorrente risultan smentiti dalla presenza di ampia motivazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizi l’attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è assorbita in quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., come avvenuto nel caso di specie;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l’intervenuta prescrizione del reato sub a), è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non ha calcolato giorni 182 di sospensione del termine, maturato in data successiva alla sentenza impugnata e, dunque, non rilevabile in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della event prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.