Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31448 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., e della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, co pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato perché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare privi della specifi necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi denunciati dal ricorrente risultan smentiti dalla presenza di ampia motivazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizi l’attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è assorbita in quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., come avvenuto nel caso di specie;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l’intervenuta prescrizione del reato sub a), è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non ha calcolato giorni 182 di sospensione del termine, maturato in data successiva alla sentenza impugnata e, dunque, non rilevabile in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della event prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.