Ricorso Inammissibile: Quando il ‘Patteggiamento’ Conta come Precedente
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3570 del 2024, ha affrontato un caso che ribadisce i confini del giudizio di legittimità e il valore di una sentenza di patteggiamento. La pronuncia dichiara un ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti importanti sul ruolo della Suprema Corte e sulle conseguenze di precedenti condanne, anche se derivanti da un accordo tra le parti. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha presentato ricorso in Cassazione. L’imputato basava la sua difesa su due motivi principali: contestava la sussistenza dei presupposti del reato e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il fulcro del primo motivo riguardava la condizione soggettiva richiesta dalla norma: essere una persona già condannata per delitti determinati da motivi di lucro. L’appellante sosteneva che la sua precedente condanna, essendo una sentenza di ‘patteggiamento’ (plea bargain), non fosse sufficiente a integrare tale requisito. Con il secondo motivo, invece, si doleva della decisione dei giudici di merito di non concedergli uno sconto di pena attraverso le attenuanti generiche.
L’Analisi del Ricorso e la Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: Il Valore del ‘Patteggiamento’
La Corte ha smontato la tesi difensiva, etichettando il primo motivo come un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non si era confrontato con l’argomentazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato un principio giurisprudenziale consolidato: la sentenza di patteggiamento, pur essendo frutto di un accordo, contiene un accertamento implicito della responsabilità penale. Di conseguenza, è pienamente idonea a dimostrare la sussistenza della condizione soggettiva richiesta per il reato di possesso di grimaldelli, ovvero la precedente condanna per delitti motivati dal lucro.
Il Secondo Motivo del ricorso inammissibile: Le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità. La Cassazione ha ritenuto la richiesta del ricorrente generica e volta a sovrapporre una propria valutazione a quella, del tutto logica, del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva motivato in modo plausibile e giuridicamente ineccepibile il diniego delle attenuanti. La decisione si fondava non solo sulla mancanza di elementi favorevoli all’imputato, ma anche su elementi di segno opposto: la particolare gravità della sua condotta e la sua ‘allarmante capacità a delinquere’, testimoniata da numerosi precedenti penali.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si basa su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che, come in questo caso, si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
In secondo luogo, viene riaffermato il valore sostanziale della sentenza di patteggiamento. Essa non è una mera formalità processuale, ma una pronuncia giudiziale che, per quanto semplificata, presuppone un accertamento di colpevolezza e può essere utilizzata come precedente qualificato in futuri procedimenti per integrare specifici requisiti di legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Insegna che un ricorso per cassazione deve essere strutturato con precisione, attaccando vizi di legge o di motivazione e non sperando in una terza valutazione del merito. Inoltre, conferma che la scelta del patteggiamento, sebbene vantaggiosa per la riduzione della pena, non è priva di conseguenze a lungo termine. Una tale sentenza entra a far parte del ‘curriculum’ penale di un individuo e può costituire il presupposto per la configurazione di futuri reati e per una valutazione più severa della sua personalità da parte del giudice, come nel caso del diniego delle attenuanti generiche.
 
Una precedente sentenza di ‘patteggiamento’ può essere usata per dimostrare la propensione a commettere reati per profitto?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che una sentenza di patteggiamento contiene un’affermazione implicita della responsabilità dell’imputato e può quindi essere utilizzata per integrare la condizione soggettiva di ‘persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro’, richiesta per alcuni reati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, chiede alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti o propone ricostruzioni alternative. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Su quali basi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche non solo in assenza di elementi favorevoli, ma anche in presenza di elementi negativi specifici, come la particolare gravità della condotta e una ‘allarmante capacità a delinquere’ dimostrata da numerosi precedenti penali, come avvenuto nel caso di specie.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3570  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi posti da NOME COGNOME a sostegno dell proposta impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità
1.1. Il primo motivo, pur strutturato formalmente come de4unvcia di violazione di legge e vizio di motivazione, si rivolve, nella sostanza sollecitazione di apprezzamenti di merito e nella prospettazione di ricostruz alternative deli fatti, operazioni estranee a giudizio di legittimità.
Il ricorrente non si confronta con il reale apparato argomentativo de sentenza impugnata che ha dato ampiamente conto degli elementi costituivi dei reati contestati, applicando il principio prevalso nella giurisprudenza di q Corte in forza del quale sussiste la condizione soggettiva di persona condann per delitti determinati da motivi di lucro – ricorrendo la quale è configurab reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – anche l’autore sia stato destinatario solo di una sentenza di “patteggiamento” po questa contiene l’accertamento e l’affermazione impliciti della responsabi dell’imputato (da ultimo Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018, H, Rv. 274078 – 01).
1.2. Il secondo motivo relativo all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita, per di più in termini gen nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudi merito.
La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fat ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di denegare circostanze attenuanti generiche non solo l’assenza di elementi favorevoli, inv nemmeno indicati in questa sede, ma anche la particolare gravità della condotta la allarmante capacità a delinquere dell’imputato che vanta numerosissim precedenti penali
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.