Ricorso Inammissibile: Quando la Perizia Esistente Basta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ridiscutere questioni di fatto già ampiamente valutate nei gradi di merito. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, sottolineando come la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sia superflua quando quella già agli atti è stata giudicata completa e logica.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva rigettato le doglianze della difesa.
Non arrendendosi, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un’unica, cruciale censura: la presunta mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato il suo stato mentale, un elemento che, se provato come deficitario, avrebbe potuto escludere o diminuire la sua responsabilità penale. A tal fine, la difesa aveva richiesto che venisse disposta una nuova perizia psichiatrica.
La Suprema Corte, tuttavia, ha preso una direzione opposta. Ha osservato che i motivi del ricorso non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse critiche già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende, di per sé, il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su argomenti chiari e consolidati. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sulla questione della capacità mentale dell’imputato. Tale motivazione era solidamente ancorata alle risultanze di una perizia già disposta nel corso del giudizio.
I giudici di merito avevano ritenuto la perizia completa ed esauriente, valorizzando anche le dichiarazioni rese dal perito durante il suo esame in aula. Di fronte a un quadro probatorio così chiaro e ben argomentato, la richiesta di una seconda valutazione peritale è stata giudicata dalla Cassazione del tutto superflua. La Corte non ha il compito di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificarne la correttezza logico-giuridica, che in questo caso è stata pienamente confermata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sulla funzione e sui limiti del giudizio di Cassazione. Riafferma che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Se le corti di merito hanno vagliato le prove, inclusi gli elaborati peritali, in modo completo e con una motivazione immune da vizi logici, non c’è spazio per una nuova discussione. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile ha comportato per l’imputato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette dal giudice di merito.
Perché la Corte di Cassazione non ha ordinato una nuova perizia sulla capacità di intendere e volere?
La Corte ha ritenuto superflua una nuova perizia perché la corte territoriale aveva già motivato la sua decisione in modo logico e coerente, basandosi sulle risultanze di una perizia già effettuata, ritenuta completa ed esauriente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata motivazione con riguardo alla capacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale richiamando le risultanze della disposta perizia e la completezza della medesima, al pari dell’esame del perito incaricato, tanto da rendere del tutto superflua una nuova perizia sul punto, come richiesto dal difensore;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/0$ 1 /2024