Ricorso Inammissibile: Quando le Censure Generiche Non Bastano
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi basati su motivi vaghi e non specificati, specialmente quando l’oggetto della contestazione è la quantificazione della pena. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un’impugnazione che non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali richiesti nel giudizio di legittimità. Questo caso, riguardante il reato di ricettazione, sottolinea l’importanza di formulare censure precise e ben argomentate.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di cui all’art. 648 del codice penale (ricettazione), proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’impugnazione si concentrava esclusivamente su un aspetto: la dosimetria della pena. Il ricorrente sosteneva che la sanzione inflitta fosse ingiusta, ma lo faceva attraverso argomentazioni che la Suprema Corte ha poi definito “generiche ed assertive”.
L’Oggetto del Contendere
Il nucleo della questione non era la colpevolezza dell’imputato, già accertata nei precedenti gradi di giudizio, ma la congruità della pena applicata. La difesa del ricorrente criticava la valutazione del giudice d’appello, ritenendola inadeguata. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui tali critiche sono state presentate si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (ovvero se la pena fosse o meno congrua), ma si ferma a un livello preliminare. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non possedevano i requisiti minimi per poter essere esaminati nel giudizio di legittimità.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica in caso di ricorsi temerari o palesemente infondati, con lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non meramente assertivi. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a criticare la dosimetria della pena senza contrapporre argomentazioni concrete e puntuali alla motivazione, peraltro “ampiamente argomentata nella sua congruità”, fornita dal giudice di secondo grado. La Cassazione ha ritenuto che le censure fossero talmente generiche da non poter “trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità”. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse doglianze senza un’analisi critica della sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. Le critiche devono essere circostanziate, specifiche e capaci di incrinare la struttura logico-giuridica della decisione contestata. In materia di dosimetria della pena, dove il giudice di merito gode di ampia discrezionalità, il controllo di legittimità è ancora più stringente. Un ricorso fondato su affermazioni generiche non solo non ha speranza di accoglimento, ma espone il ricorrente a significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione e rigore tecnico-giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure relative alla dosimetria della pena sono state ritenute generiche ed assertive, prive della specificità necessaria per essere esaminate nel giudizio di legittimità.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’oggetto del ricorso era esclusivamente la dosimetria della pena, ovvero la congruità della sanzione inflitta all’imputato dalla Corte d’appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14052 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4458/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1398/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 07/11/1996
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d’appello di Palermo
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen.; esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso espone, in tema di dosimetria della pena (dal giudice a quo ampiamente argomentata nella sua congruità), censure generiche ed assertive, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME